Sentenza nº 3595 da Council of State (Italy), 08 Luglio 2013

Data di Resoluzione08 Luglio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 36/2013, resa tra le parti, concernente del permesso di costruire e della convenzione urbanistica

sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2013, proposto da:

Cogei S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G.Pierluigi Da Palestrina N.47;

Solcesi Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone, Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso Benedetto Giovanni Carbone in Roma, via degli Scipioni N.288;

Comune di Cassino, rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita N° 46; Comune di Cassino - Settore Ix - Urbanistica ed Assetto del Territorio - Sportello Unico Per L'Edilizia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Solcesi Srl e di Comune Di Cassino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Zaza D'Ausilio, Loreto Gentile e Benedetto Giovanni Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Cogei propone ricorso per revocazione avverso sentenza di questo Consesso n.36 depositata in data 8 gennaio 2013.

In grado di appello appellante era la società Solcesi s.r.l., che impugnava la sentenza 9 marzo 2011 n. 246, con la quale il TAR per il Lazio, sez. di Latina, aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso il permesso di costruire rilasciato alla confinante soc. Cogei, per la costruzione di un edificio residenziale in Cassino.

La sentenza di primo grado ? dopo avere riportato ampiamente (pagg. 6 ? 7) quanto ricostruito in fatto dall'ordinanza del Tribunale di Frosinone, Sezione per il riesame delle misure cautelari, in sede di esame del ricorso proposto dalla Cogei avverso il decreto di sequestro preventivo ? affermava quanto segue:

  1. alla luce di quanto riportato in detta ordinanza, non risulta fondato che i parcheggi convenzionati siano ubicati sulla particella 1354, ritenendo questa all'uopo destinata, ?mentre tale superficie, afferma la ricorrente, costituisce la sede di via Arno?, poiché la tav. P9 della variante ?stabilisce che la nuova ubicazione prescelta per i parcheggi è individuata lungo via Arno in corrispondenza degli isolati A,B,C e non già al margine dell'area oggetto della variante urbanistica; e poiché per via Arno deve intendersi il nastro stradale e la funzione del parcheggio è evidentemente quella di consentire la sosta dei veicoli circolanti su detta via, è evidente che la collocazione esatta del parcheggio è da individuarsi come immediatamente latistante il detto nastro stradale?;

  2. ?le mappe catastali non provano in modo incontrovertibile l'effettiva estensione dei terreni?; ?i volumi accessori sono legittimi se contenuti entro il limite dell?1/5 dell'area coperta come è previsto dall'art. 15 delle NTA del PRG di Cassino?; ?l'altezza del fabbricato, seppure superiore di 10 cm. Rispetto a quella in progetto . . .non costituisce variazione essenziale in quanto contenuta in un limite inferiore al 2%?.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Solcesi srl, deducendo la non conformità dell'intervento COGEI alla variante urbanistica; poichè non è fondata la pretesa della COGEI di voler considerare regolare ?la realizzazione di parcheggi pubblici ? che, per prescrizione di piano dettata dalla variante urbanistica del Commissario ad acta, avrebbero dovuto gravare sulle aree della stessa interessate dalla variante ? su parte della particella 1250 (ora 1354) destinata dal PRG per intero alla realizzazione della via Arno, e quindi non compresa tra le aree edificabili?; ciò in quanto negli atti la part. 1250 non è ricompresa a fini edificatori o per realizzazione di parcheggi. In definitiva, la COGEI ?avrebbe dovuto collocare i parcheggi pubblici, che per prescrizione della variante erano a suo carico, sulle proprie aree di variante e nella porzione antistante ciascun edificio?, mentre invece essa ha collocato detti parcheggi pubblici ?fuori dalla zona edificabile, proprio sull'area corrispondente all'ex part. 1250, oggi identificata dalla part. 1354, destinata alla via Arno, la quale ne risulta così vistosamente privata?

Inoltre secondo l'appello la superficie realizzata (mq. 749,02) ?è di gran lunga superiore al massimo consentito...

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