Ordinanza nº 185 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2013

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione09 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 185

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), promosso dal Giudice di pace di Spoleto nel procedimento penale a carico di C.C. con ordinanza del 19 luglio 2012, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di Pace di Spoleto, con ordinanza del 19 luglio 2012, ha sollevato − in riferimento agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione − questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale, del giudice di pace), nella parte in cui prevede che: «Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato o la persona offesa non si oppongono»;

che, secondo il rimettente, dai precedenti commi dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 emergerebbe l’intentio legis di ancorare l’estinzione dell’azione penale o del reato alla tenuità del fatto;

che sarebbe evidente che tale ratio non possa da un lato soffrire alcuna limitazione a seconda dello stato del procedimento e, dall’altro, non possa essere condizionata dal consenso delle parti nell’ultima fase del procedimento penale, ossia quando esso approda al dibattimento;

che, pertanto, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;

che l’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 violerebbe anche l’art. 101 Cost., in quanto «il Giudice è soggetto solo alla legge e nel caso di specie alla “tenuità del fatto” che esclude che possa a sua volta essere limitata dal consenso delle parti»;

che la norma è...

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