Ordinanza nº 185 da Constitutional Court (Italy), 09 Luglio 2013
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 09 Luglio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 185
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), promosso dal Giudice di pace di Spoleto nel procedimento penale a carico di C.C. con ordinanza del 19 luglio 2012, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Giudice di Pace di Spoleto, con ordinanza del 19 luglio 2012, ha sollevato − in riferimento agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione − questioni di legittimità costituzionale dellarticolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale, del giudice di pace), nella parte in cui prevede che: «Se è stata esercitata lazione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se limputato o la persona offesa non si oppongono»;
che, secondo il rimettente, dai precedenti commi dellart. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 emergerebbe lintentio legis di ancorare lestinzione dellazione penale o del reato alla tenuità del fatto;
che sarebbe evidente che tale ratio non possa da un lato soffrire alcuna limitazione a seconda dello stato del procedimento e, dallaltro, non possa essere condizionata dal consenso delle parti nellultima fase del procedimento penale, ossia quando esso approda al dibattimento;
che, pertanto, la norma censurata si porrebbe in contrasto con lart. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e delleguaglianza;
che lart. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 violerebbe anche lart. 101 Cost., in quanto «il Giudice è soggetto solo alla legge e nel caso di specie alla tenuità del fatto che esclude che possa a sua volta essere limitata dal consenso delle parti»;
che la norma è...
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