Sentenza nº 633 da C.G.A.R. Sicilia, 01 Luglio 2013

Data di Resoluzione01 Luglio 2013
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 1063/2009 proposto da

OMISSIS,

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Buscemi, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso lo studio della signora Alessandra Allotta;

c o n t r o

il LICEO SCIENTIFICO STATALE ELIO VITTORINI, in persona del Dirigente Scolastico in carica, non costituito in appello;

il CONSIGLIO D’ISTITUTO di detto Liceo Scientifico, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - 24 aprile 2009 n. 791, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza dell’8 maggio 2013 relatore il consigliere Giuseppe Mineo;

nessuno è comparso per le parti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

  1. L’odierno appellante, già ricorrente in primo grado, all’epoca dei fatti di causa frequentava la V classe del Liceo Scientifico “Elio Vittorini” di Lentini, nell’anno scolastico 2008-2009.

    1.1. Avendo raggiunto la maggiore età in data OMISSIS, durante l’anno scolastico 2008-2009 giustificava autonomamente, ossia senza l’intervento dei genitori, le assenze dalle attività scolastiche e didattiche.

    Al rientro a scuola dopo la quinta assenza, tuttavia, il Dirigente scolastico lo informava che la quinta assenza doveva essere giustificata da uno dei due genitori, e per l’effetto decideva di non ammetterlo in classe fino a che non fosse pervenuta la giustificazione del genitore.

    1.2. Con atto del 10 ottobre 2008 lo studente, odierno appellante, diffidava il Dirigente scolastico a non impedirgli di accedere alle lezioni in assenza della giustificazione delle assenze da parte di un genitore.

    1.3. In risposta a tale diffida il Dirigente scolastico emetteva la nota 10 novembre 2008 prot. 6987/C27, indirizzata per conoscenza anche ai genitori dello studente, in cui rappresentava:

    1) che ai sensi dell’art. 7, comma 3, del regolamento di Istituto, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 6 giugno 2007 e dal consiglio di istituto nella seduta del 15 giugno 2007, gli alunni, anche se maggiorenni, devono essere giustificati personalmente dai genitori ogni 5 assenze, ossia in occasione della 5^, della 10^, della 15^, etc.;

    2) che la norma in questione è dettata da spirito di collaborazione con le famiglie;

    3) che ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 249/1998 gli studenti sono obbligati ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai singoli Istituti scolastici;

    4) che in via provvisoria lo studente veniva riammesso in classe anche in presenza di autogiustificazione, nelle more che l’Avvocatura dello Stato di Catania esprimesse parere legale sulla questione.

    1.4. Il parere legale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato perveniva in data 10 febbraio 2009 e concordava con quanto stabilito dall’Istituto scolastico in ordine alla necessità che le assenze degli studenti, anche se maggiorenni, venissero giustificate dai genitori nel rispetto del regolamento scolastico.

    1.5. Con successiva nota del 17 febbraio 2009 prot. 06/ris il Dirigente scolastico, richiamato sia il detto parere dell’Avvocatura dello Stato, sia il nuovo regolamento sul voto di condotta adottato dal MIUR (regolamento a tenore del quale il voto di condotta fa media con i voti delle materie curricolari), disponeva che i genitori dello studente erano tenuti a giustificarne le assenze e ritardi pregressi, o, in alternativa, a delegare formalmente per iscritto lo studente ad autogiustificarsi.

  2. Con ricorso al Tar Sicilia – Catania, lo studente in epigrafe indicato ha impugnato:

    - il provvedimento del dirigente scolastico 17 febbraio 2009 prot. 06/ris;

    - l’articolo 3, comma 7, del regolamento di Istituto e i relativi verbali di approvazione, nella parte in cui prevede la giustificazione delle assenze degli studenti, anche se maggiorenni, da parte di uno dei due genitori, ogni 5 assenze;

    - ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compresa la nota del 10 novembre 2008 a firma del Dirigente scolastico.

    2.1. Ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno e chiesto la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati.

    2.2. Ha lamentato la violazione dell’art. 2 del codice civile, l’eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta, deducendo che la disposizione del regolamento di Istituto violerebbe l’art. 2 del codice civile, secondo cui la maggiore età si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT