Sentenza nº 170 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione04 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 170

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal giudice delegato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze, nel procedimento relativo al Fallimento Macchine Utensili s.r.l., con ordinanza del 17 luglio 2012, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza emessa il 16 luglio 2012 e depositata il 17 luglio 2012 (iscritta al n. 288 del registro ordinanze 2012), il giudice delegato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2752, primo comma, del codice civile, «in combinato disposto coll’art. 23, commi 37 e 40», del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), in seguito indicata come CEDU.

  2. – Il Giudice rimettente premette che, nella procedura concorsuale relativa al fallimento di Macchine Utensili s.r.l., a seguito di conforme istanza del creditore Equitalia Centro s.p.a., il curatore fallimentare ha chiesto che il giudice delegato autorizzasse la ricollocazione al privilegio del credito di euro 11.538,90, per sanzioni relative ad imposte dirette, già ammesso al chirografo all’udienza 5 marzo 2009 di verifica dello stato passivo, in quanto il credito risulta essere assistito da privilegio generale mobiliare ai sensi dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 23, comma 37, del decreto-legge n. 98 del 2011, come successivamente convertito in legge.

    Nel testo in vigore prima della modifica, l’art. 2752, primo comma, cod. civ. prevedeva che: «Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente».

    L’art. 23, comma 37, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito che: «Al comma 1 dell’articolo 2752 del codice civile, le parole: “per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l’imposta regionale sulle attività produttive e per l’imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente” sono sostituite dalle seguenti: “per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi”. La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto».

    L’art. 23, comma 40, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha poi previsto che: «I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell’esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all’articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l’impugnazione prevista dall’articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all’articolo 99 dello stesso decreto».

    Ha rilevato il giudice rimettente che, a seguito delle citate modifiche normative, il privilegio, che prima assisteva solo le imposte dovute per l’anno in corso al tempo del fallimento e per l’anno antecedente, è stato esteso anche all’IRES (imposta sui redditi di società) e alle sanzioni, senza limiti temporali e con applicazione retroattiva.

    2.1.– Il giudice delegato ha ritenuto di essere legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in quanto organo dotato del potere decisorio di modifica dello stato passivo divenuto esecutivo, in conformità alle previsioni dell’art. 23, comma 40, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

    2.2.– Lo stesso giudice ha poi considerato rilevante la questione, posto che, in caso di applicazione della norma impugnata, la ricorrente Equitalia Centro s.p.a. otterrebbe l’intera liquidazione del suo credito, anziché di una sua parte in concorso con gli altri creditori chirografari.

    2.3.– Il rimettente ha, quindi, ritenuto la questione non manifestamente infondata, considerato che la retroattività della norma fondante il privilegio del credito erariale, originariamente chirografo, e l’appostazione in grado diverso e poziore di un credito già ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo, violerebbero l’art. 3 Cost. e l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU.

    In particolare, il rimettente ha osservato che, in forza dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 78 del 2012), la retroattività della legge, per essere legittima, deve trovare la propria giustificazione in difficoltà interpretative del testo o in motivi di interesse generale preminente: ciò anche in applicazione dell’art. 6 della CEDU come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel caso di specie, invece, la retroattività sarebbe giustificata esclusivamente dall’interesse economico dello Stato all’esazione fiscale e non sussisterebbero, quindi, i presupposti per considerare legittima l’applicazione retroattiva della disposizione fondante il privilegio.

    Sotto altro profilo, il giudice ha rimarcato che l’intangibilità dei diritti quesiti e dei rapporti esauriti deve riconoscersi anche nel caso di diritti sorgenti da pronunce giurisdizionali assistite dalla irretrattabilità, qual è appunto l’accertamento del credito nello stato passivo dichiarato esecutivo. La circostanza, quindi, che l’art. 40, comma 1, della legge n. 111 del 2011 consenta di disattendere una decisione giurisdizionale con efficacia di giudicato, seppure “endo-fallimentare”, violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e rappresenterebbe, altresì, un vulnus alla parità dei rapporti dei cittadini di fronte alla legge, ledendo la posizione dei creditori di grado inferiore e così violando il principio di...

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