Ordinanza nº 173 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2013

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione04 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 173

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente tra il Comune di Tagliacozzo e il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo ed altre, con ordinanza del 16 febbraio 2012, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti l’atto di costituzione, fuori termine, del Comune di Tagliacozzo nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, con ordinanza del 16 febbraio 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 72, 73, terzo comma, 103, 113, 117, primo e terzo comma, e 120 della Costituzione ed in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 4, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

che, secondo il rimettente, il Comune di Tagliacozzo ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 («Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo») (infra, anche c.p.a.), allo scopo di ottenere l’attuazione della sentenza del TAR per l’Abruzzo del 9 giugno 2011, n. 324, la quale ha annullato le deliberazioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo 3 agosto 2010, n. 44, e 5 agosto 2010, n. 45, costituenti rispettivamente il «programma operativo» di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), e la «approvazione dei provvedimenti tecnici attuativi delle Azioni 1 e 3», in particolare, per quanto qui interessa, nella parte in cui disponevano la «disattivazione» dell’ospedale di Tagliacozzo e la sua trasformazione in «presidio territoriale di assistenza» e la «disattivazione dei presidi per acuti non coerenti col fabbisogno individuato e cronoprogramma delle loro riconversioni»;

che avverso detta sentenza hanno proposto appello, con separati atti, la Regione Abruzzo ed il Commissario ad acta, chiedendone la sospensione dell’esecutività, ma il Consiglio di Stato «ha dichiarato improcedibili le domande cautelari» (sezione III, ordinanze 30 settembre 2011, n. 4291 e n. 4293), poiché, con la norma censurata, «gli atti amministrativi oggetto del giudizio sono stati trasfusi (e trovano legittimazione) in una fonte di rango legislativo, donde deriva quanto meno la carenza di interesse attuale dell’appellante alla concessione della richiesta misura cautelare»;

che il citato art. 17, comma 4, lettera c), ha, infatti, stabilito: «il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l’esercizio 2010, di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione» e, in tal modo, secondo il rimettente, avrebbe dato veste legislativa agli atti amministrativi parzialmente annullati dalla citata sentenza, «fornendo altresì una generale copertura alle misure attuative nel frattempo adottate»;

che, ad avviso del TAR, il Comune di Tagliacozzo ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo la fissazione delle modalità di attuazione della sopra richiamata sentenza, eccependo l’illegittimità costituzionale del citato art. 17, comma 4, lettera c), qualora sia ritenuto preclusivo dell’esecuzione della pronuncia;

che le amministrazioni resistenti, nel costituirsi nel giudizio principale, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso ed hanno dedotto: in primo luogo, che l’ordinanza del Consiglio di Stato ha rilevato l’inefficacia della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, la quale non sarebbe, quindi, eseguibile; in secondo luogo, che le misure dirette a disattivare e riconvertire l’ospedale di Tagliacozzo sono state attuate «fin dall’epoca di introduzione del giudizio definito» con detta pronuncia; in terzo luogo, che l’unica pronuncia cautelare resa nel giudizio di merito ha riguardato l’incidenza degli atti impugnati (e poi annullati) sulla funzionalità del servizio di pronto soccorso e sull’attrezzatura tecnologica necessaria per una diagnostica di primo intervento, a cui è stato dato corso con deliberazione commissariale n. 81 del 2010, non impugnata; in quarto luogo, che l’eccezione di illegittimità costituzionale costituirebbe l’unico oggetto del giudizio e difetterebbe una domanda oggetto di un autonomo e distinto petitum;

che, secondo il TAR, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza appellata, ma esecutiva ex art. 33, comma 2, del codice del processo amministrativo, in quanto non sospesa e la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante, in quanto il suo accoglimento «rimuoverebbe anche l’ostacolo all’esecuzione della decisione», sussistendo l’incidentalità della stessa, poiché la sua fondatezza comporterebbe che «il potere del giudice amministrativo ex art. 112 [c.p.a.] riprenderebbe il suo primitivo vigore», mentre la circostanza che le deliberazioni annullate sono state interamente eseguite rileverebbe solo ai fini dell’identificazione delle misure necessarie per garantirne l’esecuzione;

che, nel merito, ad avviso del rimettente, la Regione Abruzzo, in presenza di una situazione di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria regionale, in data 6 marzo 2007 aveva stipulato con i Ministri della salute e dell’economia l’accordo previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), e dall’art. 8 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), impegnandosi ad attuare il piano di rientro dal disavanzo, e detto accordo era stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2007, n. 224, composta da tre elaborati;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con nota del 30 luglio 2008, aveva attivato la procedura di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in virtù della quale, quando è accertata l’inosservanza da parte della Regione degli adempimenti previsti dal piano di rientro, la stessa è diffidata ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti e, nella specie, riscontrata la persistenza dei presupposti della diffida, il Consiglio dei ministri, con deliberazione dell’11 settembre 2008, ha nominato, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 159 del 2007, un Commissario ad acta, per l’attuazione di detto piano di rientro, designandolo, con...

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