Ordinanza nº 176 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione04 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 176

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 (Legge sui masi chiusi), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, nel procedimento vertente tra O.M. e B. R. ed altri, con ordinanza dell’8 novembre 2012, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tra coeredi, promosso per far valere il diritto della ricorrente (o di un resistente in riconvenzionale) di assunzione di un maso chiuso e di determinazione del prezzo di assunzione (essendo stata, tra l’altro, eccepita dalle altre resistenti l’improponibilità o l’inammissibilità della domanda, trattandosi di maso chiuso asseritamente già sciolto), il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, con ordinanza emessa l’8 novembre 2012, ha sollevato, in riferimento gli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), «nella parte in cui non ammette più – una volta introdotto il procedimento per l’assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione – il ricorso alla commissione dei masi chiusi per chiedere lo scioglimento del maso chiuso o non ammette che siffatta decisione spetti al Giudice investito del procedimento d’assunzione»;

che il rimettente premette che, contrariamente a quanto eccepito, il maso chiuso in oggetto, all’atto della introduzione del giudizio a quo, risulta ancora iscritto come tale nel libro tavolare e rientra, pertanto, nel campo di applicazione della citata legge provinciale n. 17 del 2001, giacché l’efficacia del provvedimento con cui la Commissione provinciale dei masi chiusi aveva acconsentito al suo scioglimento (con delibera n. 1894 del 9 marzo 2009), alla condizione (non verificatasi) dell’aggregazione di una parte di esso a un diverso maso chiuso, si era estinta per non uso da parte dei richiedenti (ai sensi dell’art. 48 della medesima legge provinciale) «poco dopo il deposito in cancelleria della domanda di assunzione e di determinazione del prezzo di assunzione»;

che, ciò premesso in via di fatto, il Tribunale – rilevato che dalla esperita CTU «risulta evidente nel caso concreto che i fondi ancora utilizzati per fini agricoli […] economicamente pesano poco in proporzione all’azienda alberghiera» facente parte del maso chiuso – osserva che lo scioglimento del maso chiuso e l’obbligo della aggregazione dei fondi agricoli di questo con altri masi chiusi rientra nella discrezionalità amministrativa spettante alle locali commissioni e, in sede di ricorso, alla Commissione provinciale; e che pertanto deve escludersi una competenza autonoma e aggiuntiva dell’autorità giudiziaria ordinaria in relazione allo scioglimento, anche qualora nel procedimento di assunzione e di determinazione del relativo prezzo risultasse evidente la mancanza in concreto dei presupposti di idoneità per la permanenza della costituzione del maso chiuso;

che, pertanto, «qualora la pubblica Amministrazione procedesse allo scioglimento con determinazione definitiva nel corso del procedimento, ne conseguirebbe il rigetto delle domande d’assunzione […] per il venir meno dell’oggetto del contendere», in quanto la procedura di assunzione presuppone l’esistenza del maso chiuso (che a sua volta giustifica l’indivisibilità e la prestazione di un conguaglio non corrispondente al valore di mercato agli eredi non assuntori e di privilegio per l’assuntore), dovendosi seguire, in caso contrario, le regole ordinarie della divisione ereditaria (non richiesta da alcuna delle parti, ma) che potrebbe essere azionata in un futuro giudizio, in cui il valore delle singole quote di comproprietà...

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