Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione04 Luglio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 172

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 settembre-4 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2012 ed iscritto al n. 131 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato dello Stato Gesualdo d’Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 28 settembre 2012 e depositato il successivo 4 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale – in riferimento all’articolo 8, numero 25, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed agli articoli 3, 10, 117, primo comma (per violazione dell’art. 21, numero 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del 25 marzo 1957), e 117, quarto comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, (nonché la lettera a dello stesso comma 1), della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria).

    La disposizione censurata identifica quali beneficiari della provvidenza economica erogata dalla Provincia autonoma sotto forma di «assegno di cura» (volta a favorire la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio) i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) siano residenti nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi; b) siano dichiarati non autosufficienti secondo quanto previsto dall’art. 2; c) siano in possesso dei requisiti economico-patrimoniali definiti ai sensi dell’art. 10, comma 6».

    Osserva il ricorrente che – nell’introdurre dette preclusioni destinate a discriminare (tra i possibili destinatari della provvidenza in esame), da un lato, tutti i soggetti che non abbiano la residenza temporalmente protratta richiesta da tale norma, e, dall’altro lato (tra gli stranieri), coloro che non siano in possesso del particolare permesso di soggiorno richiesto – la disposizione eccede la competenza legislativa esclusiva in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall’art. 8, numero 25, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché la competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle Regioni ordinarie dall’art. 117, quarto comma, Cost., da estendersi alla Provincia di Trento ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    In primo luogo, l’Avvocatura deduce che l’esclusione dal beneficio di intere categorie di persone, fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta, lede il principio di uguaglianza, in quanto (come rilevato dalla Corte rispetto ad analoga previsione regionale dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 40 del 2011) introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, in assenza di alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno tre anni) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Inoltre, tale previsione pone una misura restrittiva delle libertà di circolazione e di soggiorno previste dall’art. 21, numero 1, del TFUE (come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla Commissione europea), poiché il requisito della residenza per un periodo così prolungato eccede quanto necessario al raggiungimento dei legittimo obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale, e quindi vulnera anche l’art. 117, primo comma, Cost.

    In secondo luogo, l’Avvocatura lamenta che (con riferimento ai cittadini stranieri), circoscrivere l’attribuzione dell’«assegno di cura» ai soli soggetti che siano in possesso dello specifico titolo costituito dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, determina una discriminazione tra gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in contrasto con l’art. 41 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e con l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

    Infine, con particolare riferimento allattribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul...

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