Ordinanza nº 381 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2008

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione20 Novembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 381

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

ha pronunciato la seguente ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 7 aprile 2007 dal Giudice di pace di Mantova, del 2 marzo 2007 dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, del 5 febbraio 2007 dal Giudice di pace di La Spezia, del 23 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Cagliari, del 20 febbraio 2007 dal Tribunale di Biella, del 18 aprile e del 5 giugno 2007 dal Tribunale di Varese, del 22 maggio 2007 dal Giudice di pace di Firenze, del 18 gennaio 2007 dal Tribunale di Bari, del 12 aprile 2007 dal Giudice di pace di Benevento, del 17 aprile 2007 dal Tribunale di Biella, dell’8 (n. 2 ordinanze) e del 14 maggio dal Tribunale di Reggio Emilia, del 19 giugno 2007 dal Giudice di pace di Firenze, del 6 dicembre 2007 dal Giudice di pace di Benevento e dell’8 maggio 2007 dal Tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente iscritte ai nn. 577, 584, 608, 614, 634, 677, 678, 680, 711, 716, 727, 734, 786, 735 e 804 del registro ordinanze 2007 ed ai nn. 114 e 155 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 48 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2007 e nn. 18 e 22, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Mantova, con ordinanza del 7 aprile 2007 (r.o. n. 577 del 2007), ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria;

che il rimettente procede per reati di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), ingiuria (art. 594 cod. pen.) e minaccia non aggravata (art. 612 cod. pen.), in relazione ai quali – secondo le prospettazioni difensive – sarebbe decorso, per quanto prorogato, il termine triennale di prescrizione previsto dal quinto comma dell’art. 157 cod. pen.;

che lo stesso rimettente riferisce di non condividere la tesi – enunciata dal pubblico ministero – secondo la quale dovrebbero applicarsi, per tutti i reati di competenza del giudice di pace, i più ampi termini prescrizionali fissati nel primo comma dell’art. 157 cod. pen., osservando che tale soluzione lascerebbe priva di contenuto precettivo la disposizione del successivo quinto comma, da intendersi riferita, quindi, ai reati di competenza del giudice di pace puniti con le cosiddette sanzioni paradetentive;

che il giudice a quo, ricostruita in tal senso la portata della norma oggetto di censura, dubita della sua corrispondenza al canone di razionalità desumibile dall’art. 3 Cost., in quanto ne deriverebbe, nell’ambito dei reati attribuiti alla competenza del giudice onorario, la previsione per i fatti di maggior gravità (puniti, appunto, con le sanzioni «paradetentive») di un termine più breve di quello stabilito per i fatti di minor rilievo (tali dovendosi considerare quelli puniti con la sola sanzione pecuniaria);

che il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, con ordinanza del 2 marzo 2007 (r.o. n. 584 del 2007), ha sollevato – in riferimento all’art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria;

che nel giudizio principale si procede nei confronti di persona accusata del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), commesso, secondo la contestazione, fino all’ottobre del 2001;

che il giudice a quo rileva come risulti applicabile nella specie, trattandosi di reato punibile con le cosiddette sanzioni paradetentive, il termine di prescrizione triennale previsto dal quinto comma dell’art. 157 cod. pen., già ampiamente decorso prima della citazione a giudizio dell’imputato;

che peraltro, secondo il rimettente, la norma da applicare introdurrebbe un grave elemento di irrazionalità nel sistema dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, ripartiti dall’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), secondo la seguente summa divisio: quelli già puniti con la sola sanzione pecuniaria, per i quali continuano ad applicarsi le pene della multa o dell’ammenda, e quelli ulteriori, per i quali, con una previsione articolata, sono state introdotte le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;

che la norma censurata, in particolare, fisserebbe un termine prescrizionale di soli tre anni proprio per i reati puniti con le citate pene «paradetentive», mentre lo stesso termine, per il disposto del primo comma dell’art. 157 cod. pen., sarebbe pari a quattro anni (per le contravvenzioni) ed a sei anni (per i delitti) con riguardo alle fattispecie meno gravi, punite con la sola sanzione pecuniaria;

che tale disciplina, secondo il rimettente, introduce nel sistema un’aporia non giustificabile alla luce di valori od esigenze riconducibili alla nuova normativa in materia di prescrizione, od alla sua stessa ratio, ed è dunque priva di corrispondenza alla «causa» di tale normativa, così da risultare intrinsecamente irrazionale e contraria al principio di ragionevolezza (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1996);

che il Giudice di pace di La Spezia, con ordinanza del 5 febbraio 2007 (r.o. n. 608 del 2007), ha sollevato – in riferimento all’art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria si applichi, inoltre, a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace, ovvero nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria;

che nel giudizio principale si procede per un delitto di minaccia non aggravato (art. 612 cod. pen.), sanzionabile con la sola pena pecuniaria, per il quale, secondo il rimettente, il termine prescrizionale sarebbe pari a sei anni, in applicazione del primo comma dell’art. 157 cod. pen. (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005), oppure a cinque anni, considerando più favorevole la disciplina della prescrizione vigente all’epoca del fatto;

che peraltro, secondo il giudice a quo, il novellato quinto comma dell’art. 157 cod. pen., fissando in soli tre anni la durata del termine prescrizionale per i reati puniti con le sanzioni cosiddette paradetentive, avrebbe indotto nel sistema una situazione di grave irrazionalità;

che infatti, nell’ambito dei reati di competenza del giudice di pace, la prescrizione maturerebbe più rapidamente per i fatti più gravi, mentre sarebbe ingiustificatamente dilazionata per i reati sanzionati con sola pena pecuniaria;

che sarebbero vulnerati, in tale situazione, il criterio della razionalità intrinseca ed il principio di uguaglianza, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost;

che il rimettente osserva, in punto di rilevanza, come l’eventuale accoglimento della questione sollevata possa condurre, nel giudizio a quo, ad una declaratoria di estinzione del reato altrimenti non (ancora) consentita;

che peraltro, nel dispositivo del provvedimento di rimessione, il quinto comma dell’art. 157 cod. pen. è censurato, in senso alternativo, nella parte in cui non estende il termine triennale in esso previsto a tutti i reati di competenza del giudice di pace, ovvero nella parte in cui prevede un termine triennale per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria;

che il Giudice di pace di Cagliari, con ordinanza del 23 febbraio 2007 (r.o. n. 614 del 2007), ha sollevato – in riferimento all’art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 cod. pen., come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede «termini di prescrizione diversi» per i reati puniti con pene differenti da quella detentiva e da quella pecuniaria;

che nel giudizio principale si procede nei confronti di persona accusata del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), in relazione al quale, secondo il rimettente, dovrebbero applicarsi i termini di prescrizione introdotti dalla citata legge n. 251 del 2005;

che, a parere del giudice a quo, l’art. 157 cod. pen., nel testo riformato, viola «il principio di razionalità e di uguaglianza», in quanto, per i reati più gravi tra...

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