Ordinanza nº 163 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2013

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione27 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 163

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 5 maggio 2012, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza depositata il 5 maggio 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati – che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto – il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla detta cessazione;

che il rimettente è chiamato a valutare una richiesta di archiviazione nel procedimento relativo alla denuncia-querela sporta da un ex magistrato per i reati di «calunnia e diffamazione»;

che il querelante, al momento del fatto denunciato, aveva già dismesso le funzioni giudiziarie, esercitate in precedenza nello stesso distretto in cui opera il giudice a quo, competente per territorio secondo le regole ordinarie;

che, secondo lo stesso rimettente, al caso di specie sarebbe inapplicabile la disciplina di cui all’art. 11 cod. proc. pen., non trattandosi di magistrato in servizio presso la sede giudiziaria competente né all’epoca del fatto né successivamente, nel...

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