Sentenza nº 161 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione27 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 161

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all’articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, nel giudizio vertente tra S.M. ed altri e il Comune di Firenze, con ordinanza del 20 giugno 2012, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 20 giugno 2012, depositata nella cancelleria di questa Corte il 29 gennaio 2013 (reg. ord. n. 15 del 2013), il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all’articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi), per violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

  2. – La legge della Regione Toscana n. 59 del 2005 prevede l’applicazione a tutti i cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, di un regime privilegiato di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati. In particolare, l’art. 1 di tale legge, rubricato «Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi», stabilisce che «i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell’articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all’articolo 3».

    L’art. 3 della stessa legge, rubricato «Prezzo di cessione degli immobili», dispone che «il prezzo di cessione degli alloggi di cui all’articolo 1 è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore».

  3. – La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio che – secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente – ha a oggetto la richiesta, da parte di cittadini italiani aventi lo status di profughi, di accertare il loro diritto ad acquistare i rispettivi alloggi di edilizia residenziale pubblica «secondo le condizioni di miglior favore previste dall’art. 3» della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005; di dichiarare l’obbligo del Comune di Firenze, convenuto, di «cedere immediatamente in proprietà agli attori gli immobili da loro occupati»; di condannare il convenuto «al risarcimento dei danni per il ritardo nell’avvio del procedimento di alienazione degli alloggi». Il Tribunale rimettente, inoltre, riferisce che il Comune di Firenze si è costituito nel giudizio principale, contestando il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi di edilizia popolare in regime agevolato; che la Regione Toscana, interventore volontario ad adiuvandum, rilevava la violazione da parte dell’ente comunale della legge regionale n. 59 del 2005; che il Comune convenuto eccepiva l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della predetta legge regionale.

    3.1. – In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della definizione del giudizio principale, il Tribunale rimettente afferma, innanzitutto, che – contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto nel giudizio principale – la legge regionale n. 59 del 2005 è «di immediata applicazione» e «tale da fondare il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi al prezzo agevolato del 50 per cento del costo di costruzione, prezzo che è notevolmente inferiore a quello applicabile [a]gli altri assegnatari» di alloggi di edilizia popolare e che – come rilevato mediante apposita consulenza tecnica di ufficio – «sarebbe pari ad euro 2605,08».

    Inoltre, ad avviso del rimettente, sebbene il convenuto contesti che alcuni attori abbiano i requisiti necessari per invocare il diritto all’acquisto in base alle disposizioni censurate, la questione risulterebbe comunque rilevante, essendo pacifica la sussistenza dei medesimi requisiti in capo agli altri attori nel giudizio principale.

    3.2. – Il giudice rimettente afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sulla base di un’ampia ricostruzione del quadro normativo statale nel quale si inserisce la legge della Regione Toscana n. 59 del 2005.

    3.2.1. – Secondo quanto riferito dal rimettente, la legge n. 137 del 1952 individua due tipologie di provvidenze abitative a favore dei profughi italiani provenienti dalle ex colonie africane e dalle regioni sottratte alla sovranità dello Stato italiano a seguito degli accordi di pace: in base all’art. 17, gli Istituti autonomi delle case popolari ed enti analoghi dovevano riservare ai profughi (in origine entro il termine di un quadriennio, oggetto di successive proroghe legislative) una quota pari al 15 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica abitabili a partire dal 1° gennaio 1952 (cosiddetti alloggi “riservati”); in base all’art. 18, si autorizzava (in origine per il periodo 1951-1954, anche in questo caso più volte prorogato) la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell’interno (cosiddetti alloggi “dedicati”).

    Successivamente, l’art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) stabiliva che i profughi «assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137» potevano chiederne la cessione in proprietà beneficiando di condizioni di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 18 Dicembre 2015, N. 25519
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 3/2016, May 2016
    • 1 Maggio 2016
    ...soggetti, sulla base della tipologia degli immobili occupati. Non pare incidere su tale interpretazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2013, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2, 3, 4 L. Regionale Toscana n. 59 del 2005, nella parte in cui essi prevedono il b......
  • Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 18 Dicembre 2015, N. 25523
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 3/2016, May 2016
    • 1 Maggio 2016
    ...soggetti, sulla base della tipologia degli immobili occupati. Non pare incidere su tale interpretazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2013, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2, 3, 4 L. Regionale Toscana n. 59 del 2005, nella parte in cui essi prevedono il b......
2 artículos doctrinales
  • Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 18 Dicembre 2015, N. 25519
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 3/2016, May 2016
    • 1 Maggio 2016
    ...soggetti, sulla base della tipologia degli immobili occupati. Non pare incidere su tale interpretazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2013, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2, 3, 4 L. Regionale Toscana n. 59 del 2005, nella parte in cui essi prevedono il b......
  • Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 18 Dicembre 2015, N. 25523
    • Italia
    • Archivio delle locazioni e del condominio Numero 3/2016, May 2016
    • 1 Maggio 2016
    ...soggetti, sulla base della tipologia degli immobili occupati. Non pare incidere su tale interpretazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 2013, che ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1, 2, 3, 4 L. Regionale Toscana n. 59 del 2005, nella parte in cui essi prevedono il b......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT