Sentenza nº 159 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione27 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 159

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso dal Tribunale ordinario di Catanzaro nel giudizio vertente tra la Regione Calabria e A.C., con ordinanza del 24 maggio 2010, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato Graziano Pungì, per delega degli avvocati Roberta Ventrici e Domenico Gullo, per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, con ordinanza del 24 maggio 2010 ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

  2. — Il rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciare nella causa promossa da A.C., titolare della omonima impresa individuale, nei confronti della Regione Calabria, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 25 ottobre 2007 diretto ad ottenere il pagamento di euro 20.009, 79 (oltre agli interessi), come corrispettivo: a) di lavori di pronto intervento sull’acquedotto Crocchio, b) di manutenzione dell’acquedotto Basso Tacina, c) di opere di pronto intervento sullo stesso acquedotto. L’impresa ha aggiunto di non essere in possesso degli ordinativi concernenti i lavori sub a), ma soltanto di un riconoscimento di debito, di avere eseguito le opere sub b) in forza di contratto di cottimo fiduciario, sottoscritto dal dirigente del settore competente, e di aver dato corso ai lavori sub c) sulla base di un verbale di somma urgenza ai sensi degli articoli 144 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), sottoscritto dal dirigente del settore competente (ad avviso del rimettente, dalla documentazione prodotta emergerebbe però che i lavori sub c sarebbero stati eseguiti non in forza di un verbale di somma urgenza, ma di un contratto di appalto di opere pubbliche).

    Il giudice a quo prosegue esponendo che il decreto ingiuntivo è stato emanato il 3 marzo 2008 e che l’amministrazione regionale ha proposto opposizione, deducendo la nullità dei rapporti negoziali azionati per difetto di contratto scritto ed argomentando che anche l’eventuale riconoscimento del debito non sarebbe idoneo a sanare la suddetta nullità.

    L’impresa si è costituita, sostenendo l’infondatezza delle difese di controparte, particolarmente in ragione dell’esistenza dei contratti scritti relativi almeno a due delle categorie di lavori eseguiti e, in via riconvenzionale subordinata, proponendo azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’amministrazione.

    Nelle more del giudizio è intervenuta la norma censurata, avente il seguente tenore: «L’articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, s’interpreta nel senso che i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale, sono inefficaci, e comunque non impegnano l’Amministrazione, sino a che non sussista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile regolarmente registrato sul pertinente capitolo del bilancio di previsione».

    Il rimettente trascrive anche il citato art. 43 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) ed afferma che la decisione della controversia comporta l’applicazione della norma censurata, sulla cui base, peraltro, la Regione ha invocato l’inefficacia dei contratti. Invero, tale norma dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie, quanto meno con riferimento alla pretesa creditoria vantata dall’impresa in ordine ai lavori di manutenzione dell’acquedotto Basso Tacina ed al pronto intervento sul medesimo acquedotto, eseguiti in forza di contratti...

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