Sentenza nº 3458 da Council of State (Italy), 25 Giugno 2013

Data di Resoluzione25 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marzio Branca, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 5895 del 2009:

della sentenza del T.a.r. del Lazio - Sede di Roma- Sezione II Quater n. 02449/2009, resa tra le parti, concernente accordo al programma di recupero urbano "Acilia-dragona"

quanto al ricorso n. 5896 del 2009:

della sentenza del T.a.r. del Lazio ? Sede di Roma- Sezione II Quater n. 02449/2009, resa tra le parti, concernente accordo al programma di recupero urbano "Acilia-dragona"

sul ricorso numero di registro generale 5895 del 2009, proposto da:

Giuseppe Cherchi, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Lavitola, Chiara Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Leonardo Lavitola in Roma, via Costabella N. 23;

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'Andrea Magnanelli, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove N.21; Regione Lazio;

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Consorzio Stella D'Argento Due, Nq Pres.Pt E L.R. Consorzio Tiberi Roberto, Nazzareno Ranocchiari, Ausl Roma C Nq Ente Part.Conferenza Servizi 16/01/2004;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2013 il Cons. Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Leonardo Lavitola e Raimondo (su delega di Andrea Manganelli) Leonardo Lavitola e Raimondo (su delega di Andrea Manganelli);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 5896 del 2009, proposto da:

Mauro Zaninotto, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Lavitola, Chiara Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Leonardo Lavitola in Roma, via Costabella N. 23;

Comune di Roma in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Andrea Magnanelli, domiciliata per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Regione Lazio;

Consorzio Stella D'Argento II, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Nq Pres. L.R. Del Consorzio Tiberi Roberto, Nazzareno Ranocchiari, Ausl Roma C Nq. Ente Part.Conferenza Servizi 16/01/2004;

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? sede di Roma - ha esaminato, previa riunione, tre distinti ricorsi (RG.n. 3050/05, RG.n. 7403/06; RG.n. 7404/06) volti ad avversare, rispettivamente:

per quanto riguardava il ricorso RG. 3050/05, la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 308 del 21/12/04, pubblicata nell'albo pretorio dal 29/12/04 al 12 gennaio 2005, recante ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. 267/00, sottoscritto il 1/12/04, relativo al Programma di recupero urbano ?Acilia-Dragona?,il predetto Accordo di Programma in corso di approvazione con decreto del Presidente della Regione Lazio, le decisioni adottate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 7 maggio 2003, rese pubbliche solamente dopo la ratifica dell'accordo di programma, i pareri allegati al verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 7 maggio 2003, resi pubblici solamente dopo la ratifica dell'accordo di programma ( ed in particolare;

il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio: a) parere della Regione Lazio, Area 2B.5; b) decisioni adottate dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 16/1/04) ed i pareri allegati al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 16 gennaio 2004, resi pubblici solo dopo la ratifica dell'accordo di programma, ed in particolare, il parere della Regione Lazio, Dipartimento Territorio, prot. n. 20681 del 4/2/04.

Con i ricorsi RG. nn.7403/06 e 7404/06, era stato chiesto l'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio 8/11/05 n. 571, pubblicato sul B.U.R.L. n. 34 del 10/12/2005, con il quale era stata approvata la delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 225 del 12/9/05, prorogandosi di fatto il termine di validità delle varianti previste dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 1/12/04 e pubblicato sul B.U.R. del 20/4/05 relativo al Programma di recupero urbano ? Ambito Acilia-Dragona, della predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 225 del 12/9/05, nella parte in cui la stessa, disattendendo il dettato dell'art. 9, comma 3, del citato Accordo di Programma, aveva inteso prorogare il termine perentorio, fissato a pena di decadenza, per la cessione delle aree a destinazione pubblica da parte dei soggetti attuatori, con ciò incidendo di fatto sulla validità della variante e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, fra i quali le note (non in possesso del ricorrente) del Comune di Roma, prot. n. 8928 del 17/6/05 e della Regione Lazio, prot. n. 97913 del 23/6/05.

Il primo giudice ha esaminato partitamente le censure dedotte ed ha respinto perché infondato il RG. 3050/05 mentre ha dichiarato inammissibilii ricorsi RG. 7403/06 e 7404/06.

La articolata vicenda per cui è causa è stata analiticamente ricostruita dal Tribunale amministrativo regionale nella prima parte della diffusa motivazione contenuta nella decisioen gravata.

Ivi, in particolare, è stato illustrato che i mezzi di primo grado erano stati proposti dai proprietari di due lotti di terreno siti nel Comune di Roma, località Palocco, e ricadenti nel nucleo urbanistico denominato ?Stella d'Argento?, zona destinata a recupero secondo la disciplina urbanistica del Comune di Roma.

In seguito alla pubblicazione del bando di confronto concorrenziale, i proprietari delle aree ricomprese nel suddetto nucleo urbanistico avevano costituito due consorzi ? il Consorzio Stella d'Argento (al quale avevano aderito i proprietari delle aree già edificate) ed il Consorzio Stella d'Argento II (al quale invece avevano aderito i proprietari delle aree libere) ? ed avevano presentato una proposta di intervento classificata con il numero 8.

L'originaria proposta prevedeva l'edificabilità delle aree situate a ridosso del Fosso, avendo richiesto il progettista Arch. Visintini la declassificazione del canale allacciante di Palocco.

Il Comune di Roma aveva adottato il piano di recupero recependo il progetto originale.

In seguito l'Amministrazione Comunale, su espressa indicazione della Regione Lazio, si era avveduta dell'esistenza del vincolo di inedificabilità e quindi della impossibilità di approvazione del progetto n. 8 che non teneva conto dell'esistenza del vincolo, ed aveva quindi richiesto ai proponenti la predisposizione di una modifica al progetto a suo tempo presentato, al fine di renderlo compatibile con le prescrizioni vincolistiche.

Il Consorzio Stella d'Argento II aveva così presentato in data 24 gennaio 2002, l'integrazione della precedente proposta n. 8, che modificando quella originaria, ed adeguandosi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, aveva escluso dall'edificazione le aree libere di proprietà degli originarii ricorrenti e aveva spostato le volumetrie realizzabili su di esse all'interno dei previsti comparti edificatori obbligatori.

I ricorrenti, con ricorso RG. 3050/05, erano quindi insorti impugnando la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 308 del 21/12/04, recante ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. 267/00, sottoscritto il 1/12/04, relativo al Programma di recupero urbano ?Acilia-Dragona?, il decreto del Presidente della Regione Lazio del 21 marzo 2005 n. 87 di approvazione del piano di recupero e tutti gli atti istruttori, ed in particolare il parere della Regione Lazio Dipartimento Territorio, prot. n. 20681 del 4/2/04, che espressamente riconosceva come assoggettate a vincolo di inedificabilità ex D.Lgs. 42/04 le aree adiacenti al Fosso.

Con successivi ricorsi RG. 7403/06 e 7404/06, proposti rispettivamente dal Sig. Cherchi Giuseppe e dal Sig. Zaninotto Mauro, gli stessi odierni appellanti avevano impugnato la delibera del C.C. di Roma n. 225 del 12/9/05 di modifica del termine di scadenza per la sottoscrizione degli atti di cessione al Comune delle aree a destinazione pubblica, ed il decreto del Presidente della Regione Lazio in data 8/11/05 n. 571 di approvazione della suddetta delibera del Consiglio Comunale di Roma.

Ad avviso degli originarii ricorrenti erroneamente l'Amministrazione Comunale e Regionale avevano ritenuto sussistente il vincolo di inedificabilità per la fascia di m. 50 dall'argine del Fosso, in quanto esso non era ricompreso negli elenchi delle acque pubbliche: l'inesistenza del vincolo integrava l'elemento in grado di radicare il loro interesse al ricorso, diretto all'annullamento degli atti con i quali era stato approvato il piano di recupero di Acilia- Dragona, che recepiva la seconda proposta n. 8 in quanto, non esistendo preclusioni normative all'approvazione del progetto originario del Consorzio Stella d'Argento II ( non essendovi alcun vincolo di inedificabilità per le loro aree) l'annullamento degli atti di approvazione del nuovo progetto avrebbe spiegato l'effetto di poter consentire l'approvazione - da parte delle Amministrazioni competenti ? del progetto originario.

Conseguenzialmente, sussisteva l'interesse all'impugnativa dei successivi atti del Comune di Roma e della Regione Lazio di modifica dei termini stabiliti nell'Accordo di Programma per la sottoscrizione degli atti di cessione delle aree a destinazione pubblica, il cui annullamento sarebbe stato strumentale alla riapertura del procedimento.

Peraltro gli originari ricorrenti (evidentemente consapevoli della centralità della questione relativa alla sottoposizione o meno a vincolo di inedificabilità delle loro aree) avevano atteso l'adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (giacchè la Regione Lazio si era riservata di...

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