Sentenza nº 3548 da Veneto, Venezia, 12 Novembre 2008

Data di Resoluzione12 Novembre 2008
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. 2172/07 Sentenza n. 3548/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Bruno Amoroso -Presidente

Italo Franco - Consigliere

Fulvio Rocco -Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. R.G. 2172/07 proposto dall' Associazione sportiva dilettantistica Aquafit, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Sacchetto e dall'Avv. Andrea Zuccolo, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, Via Giosuè Carducci 45,

contro

il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, Maria Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, tutti della Civica Avvocatura, con domicilio in Venezia presso la casa comunale, Ca' Farsetti,

e nei confronti

della Ranazzurra Societa' Sportiva Dilettantistica a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pavanini e dall'Avv. Arianna Dall'Asta, con elezione di domicilio presso il loro studio in Venezia, S. Croce 205,

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione della concessione per la gestione dell'impianto natatorio "A. Marceglia" in via Malamocco, località Ca' Bianca, Lido di Venezia, di cui alla gara 31/2007,indetta dal Comune di Venezia con lettera di invito del 6 giugno 2007.

Visto il ricorso, notificato il 6 novembre 2007 e depositato presso la Segreteria il 16 novembre 2007;

Visto il ricorso incidentale della Società sportiva dilettantistica Ranazzurra a r.l., depositato il 13 giugno 2007, proposto avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione, nonché - ove occorra - avverso la relativa lettera di invito dd. 6 giugno 2007 inviata dal Comune di Venezia, dei verbali di gara e delle lettere di chiarimenti Prot. n. 263859/2007 dd. 20 giugno 2007 e Prot. 265311/2007 dd. 21 giugno 2007 inoltrate dalla stazione appaltante e di ogni altro atto presupposto o conseguente;

uditi alla pubblica udienza del 19 giugno 2008 (relatore il Consigliere Rocco) l'Avv. Rigo, in sostituzione dell'Avv. Zuccolo, per la parte ricorrente, l'Avv. Ballarin per il Comune di Venezia e l'Avv. Dall'Asta per la società controinteressata;

FATTO E DIRITTO

1.1. La ricorrente, Associazione Sportiva Dilettantistica Aquafit, avente sede a Casale sul Sile (Treviso), espone che con lettera Prot. 2007.0242166 dd. 6 giugno 2007 il Dirigente Area Gare e Contratti del Comune di Venezia ha invitato dodici associazioni e società sportive a prendere parte alla gara 31/2007 indetta dalla medesima Amministrazione Comunale al fine dell'aggiudicazione della concessione per la gestione della piscina comunale "A. Marceglia", ubicata in località Ca' Bianca del Lido di Venezia, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto (cfr. doc. 1 e doc. 2 di parte controinteressata, rispettivamente consistenti nella lettera anzidetta e nell'annesso capitolato d'oneri).

L'aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le seguenti modalità di assegnazione dei punteggi: "per l'offerta tecnica il punteggio massimo attribuibile è pari a 75 punti così suddivisi: 1) progetto di gestione - max punti 40; 2) programma per lo svolgimento di attività innovative: max punti 20; 3) investimenti proposti per adeguamenti o migliorie: max punti 15"; per l'offerta economica, invece, "il punteggio massimo attribuibile è pari a 25 punti su 100".

La ricorrente precisa che la proposta economica avrebbe dovuto consistere nell'indicazione di un aumento della quota dei consumi energetici a carico del gestore rispetto a quella del 40% posta a base della selezione, rilevando in tal senso che nella lettera di invito si specificava che "l'offerta economica ... dovrà contenere l'indicazione della percentuale (espressa in cifre e in lettere) di canone annuo in aumento rispetto all'importo base quantificato nel 40% dei consumi energetici (energia elettrica, gas, acqua) dell'anno precedente" e che "il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta con il canone più alto, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione: "punteggio = 25: x = canone più alto : canone offerto"".

Aquafit espone - altresì - di aver presentato la propria offerta nella gara di cui trattasi quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese da essa costituita con Ecoenergia S.r.l., e che altrettanto hanno fatto la Ranazzurra Società sportiva dilettantistica a r.l., nonché la Veneziana Nuoto associazione sportiva dilettantistica.

La Commissione giudicatrice della gara ha innanzitutto reso noti i "criteri motivazionali" ai quali si sarebbe attenuta per attribuire i punteggi alle singole offerte, e ha quindi proceduto al loro esame.

Tra i predetti criteri - per quanto qui segnatamente interessa - la Commissione stessa ha evidenziato, relativamente alla voce "investimenti (max punti 15) che avrebbe impiegato un "criterio quantitativo, riferito ad adeguamenti strutturali e utili a migliorare la fruibilità dell'impianto e la sicurezza dello stesso".

Aquafit afferma che la Commissione ha quindi proceduto allo spoglio delle schede tecniche, attribuendo ai concorrenti i rispettivi punteggi sulla scorta dei criteri anzidetti ed esprimendo per ciascun elemento delle proposte tecniche presentate una sintetica valutazione motivata con l'indicazione del corrispondente punteggio in forma numerica così come risultante dalla tabella riepilogativa annessa al verbale di gara.

Con nota Prot. 2007.02639 dd. 20 giugno 2008 inviata a tutte le concorrenti, la Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato del Comune di Venezia ha comunicato quanto segue: "In seguito ad una richiesta di chiarimenti pervenuta da un concorrente in data 19 giugno 2007 relativamente alla gara in oggetto. si precisa quanto segue: la proposta di investimenti per adeguamenti e migliorie dovrà contenere anche l'indicazione dei tempi di realizzazione; gli interventi dovranno essere realizzati nei tempi indicati nell'offerta; la percentuale di canone dovrà essere in aumento rispetto all'importo base quantificato nel 40% dei consumi energetici, perciò sarà 40%

Peraltro, con successiva nota Prot. n. 2007.0265311 dd. 21 giugno 2007, sempre inviata a tutte le concorrenti, la medesima Direzione comunicava quanto segue:

"La presente nota annulla e sostituisce la precedente nota Prot. 263859 del 20 giugno 2007. In seguito a una richiesta di chiarimenti per venuta da un concorrente in data 19 giugno 2007 relativamente alla gara in oggetto, si precisa quanto segue: gli interventi relativi a investimenti per adeguamenti e migliorie dovranno essere realizzati entro 3 mesi dall'aggiudicazione come si evince dall'art. 21, ultimo comma, del capitolato d'oneri, tenendo presente che il comma, anzichè "Inoltre è prevista la revoca del presente atto anche nel caso. in cui il concessionario, entro tre mesi dall'aggiudicazione; non avesse provveduto a quanto previsto nel punto 4 dell'offerta economica presentata", va letto "Inoltre è prevista la revoca del presente atto anche nel caso in cui il concessionario, entro tre mesi dall'aggiudicazione, non avesse provveduto a quanto previsto nel punto 3 dell'offerta tecnica"; la percentuale di canone dovrà essere in aumento rispetto all'importo base quantificato nel 40% dei consumi energetici, perciò sarà 40%

La gara si è conclusa con la seguente graduatoria: 1) Ranazzurra punti 70,025; Aquafit punti 65,00; 3) Veneziana Nuoto punti 43,00" e, conseguentemente, l'Amministrazione Comunale ha aggiudicato la gestione dell'impianto a Ranazzurra.

1.2.1. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe Aquafit chiede l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della concessione per la gestione dell'impianto natatorio "A. Marceglia" in via Malamocco, località Ca' Bianca, Lido di Venezia, di cui alla gara 31/2007, indetta dal Comune di Venezia con lettera di invito del 6 giugno 2007.

1.2.2. Con un primo ordine di censure, Aquafit deduce l'avvenuta violazione della lex specialis, eccesso di potere per carenza del presupposto, travisamento del fatto, illogicità e irragionevolezza manifeste.

La ricorrente rimarca che la lettera di invito recava la disposizione secondo la quale l'offerta economica doveva "contenere l'indicazione .della percentuale di canone annuo in aumento rispetto all'importo base".

Tale valore, poi, avrebbe dovuto essere considerato in conformità a quanto stabilito dalla medesima lex specialis, ossia:

  1. se si fosse trattato del maggiore aumento tra quelli proposti, sarebbe stato attribuito il punteggio massimo, stabilito nella misura di 25 punti;

  2. viceversa, se non si fosse trattato del maggiore aumento, sarebbe stato attribuito il punteggio risultante dall'applicazione della formula "25 :X = canone più alto : canone offerto".

Ad avviso di Aquafit, posto che l'aggiudicataria Ranazzurra aveva offerto un rialzo pari a solo 0,25 % (contro quello del 150 % delle altre due proposte in gara) la risoluzione della testè riferita equazione avrebbe dovuto condurre, nel caso di specie, all'attribuzione di punti 0,041, in quanto: 25 : X = 150 : 0,25 e, dunque, 6,25 (risultante da 25 moltiplicato per 0,25) diviso 150 e - quindi - 0,041.

Allo stesso risultato, peraltro, ad avviso di Aquafit si sarebbe giunti anche utilizzando quali parametri di calcolo le percentuali di consumi energetici in più che i concorrenti hanno dichiarato di poter sopportare, posto che nella formula "25 : X = 60 : 0,1" l'elemento X corrisponde sempre a 0,041: e da ciò, Aquafit trae la conseguenza che essa si sarebbe resa aggiudicataria del servizio, all'esito della seguente graduatoria:

- 1)...

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