Sentenza nº 368 da Constitutional Court (Italy), 14 Novembre 2008

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione14 Novembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 368

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2007.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Fausto Capelli e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 7 dicembre 2007, depositato il successivo 17 dicembre, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio-Accordo TRIPs), in riferimento agli artt. 11, 117, primo comma, della Costituzione, ed agli artt. 117, commi secondo, lettera r), e quinto, della Costituzione ed all’«art. 4, commi 1 e 2», della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    La norma impugnata stabilisce: «Ai sensi dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell’art. 24, paragrafo 6, dell’Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione “Tocai Friulano”, patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli-Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall’omonimo vitigno, che viene commercializzato all’interno del territorio italiano».

  2. – La difesa erariale premette che i regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002 (Regolamento della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) e 9 agosto 2004, n. 1429/2004 (Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) hanno stabilito che i produttori vitivinicoli italiani possono utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» sino al 31 marzo 2007, confermando la prescrizione contenuta in tal senso nella Decisione del Consiglio del 23 novembre 1993, n. 93/724/CE (Decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini) (di seguito, Accordo del 1993), allo scopo di evitare di ingenerare nei consumatori confusione con la denominazione di origine ungherese «Tokaj».

    Il ricorrente dubita della compatibilità della disposizione impugnata con le citate norme comunitarie, esponendo che l’utilizzabilità della suindicata denominazione entro detti limiti, sostanzialmente, era stata stabilita anche dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2002 (Condizioni nazionali per l’utilizzo, in deroga al disposto dell’art. 19, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica, elencati nell’allegato II del citato regolamento, che possono figurare nell’etichettatura dei VQPRD e vini IGT italiani).

    L’Avvocatura generale dello Stato dà conto di una serie di giudizi promossi innanzi al Tar del Lazio, aventi ad oggetto la legittimità di decreti concernenti la denominazione del vino prodotto con il vitigno Tocai, nel corso dei quali sono stati disposti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia della Comunità europea, nonché di giudizi promossi, tra l’altro, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Governo italiano davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, allo scopo di ottenere l’annullamento del regolamento (CE) 9 agosto 2004, n. 1429/2004.

    La Corte di giustizia, con sentenza 12 maggio 2005, C-347/03, ha ritenuto che l’art. 113 del Trattato CE costituisce idonea base giuridica del citato accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria, escludendo la fondatezza dei dubbi prospettati, sotto molteplici profili, in sede di rinvio pregiudiziale, in ordine alla legittimità del divieto di utilizzazione della denominazione in esame da parte dei produttori italiani.

    Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del 28 luglio 2006 (Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite), in vista della scadenza della deroga per l’uso della denominazione «Tocai Friulano», ha iscritto nel registro delle varietà di viti il sinonimo «Friulano», su richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia.

    Il decreto è stato impugnato da alcuni produttori innanzi al Tar del Lazio che, con ordinanze del 4 dicembre 2006, n. 6622/2006 e n. 6624/2006, ha sospeso l’efficacia del decreto, disponendo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Cause riunite C-23/07 e C-24/07).

    Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con istanza del 18 dicembre 2006, ha chiesto alla Commissione europea la proroga del citato termine del 31 marzo 2007, fino alla decisione del rinvio pregiudiziale disposto dal Tar del Lazio (cause riunite C-23/07 e C-24/07) e dei ricorsi proposti al Tribunale di primo grado.

    La Commissione europea, in data 19 dicembre 2006, ha presentato relazione al Consiglio nell’ambito del Comitato speciale agricoltura del 22 gennaio 2007, con la quale, benché abbia tenuto conto delle cause pendenti innanzi alla Corte di giustizia, ha manifestato l’intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj»; con la nota 16 febbraio 2007, n. 4568, ha confermato dette conclusioni, vietando l’uso del nome del vitigno «Tocai Friulano» per i vini italiani dopo il termine 31 marzo 2007.

    Il regolamento (CE) 4 aprile 2007, n. 382/2007 (Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli) ha soppresso le deroghe per l’uso del «Tocai Friulano» e del sinonimo «Tocai italico», inserendo il sinonimo «Friulano» per l’Italia, come richiesto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia in apposito protocollo d’intesa.

    Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in vista della vendemmia 2007, con decreto del 31 luglio 2007 (Disposizioni transitorie per l’uso del sinonimo «Friulano», della varietà di vite «Tocai Friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino a denominazione di origine della regione Friuli-Venezia Giulia), ha autorizzato, in via transitoria, fino alla decisione delle questioni pregiudiziali poste alla Corte di giustizia, l’uso del sinonimo «Friulano».

    2.1. – Posta questa premessa, il ricorrente deduce che la norma impugnata violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La difesa erariale osserva che l’art. 24, paragrafo 6, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs) dispone: la «presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC».

    Pertanto, una parte contraente può mantenere il nome di un vino, qualora sia eguale al nome del relativo vitigno. La Corte di giustizia, nel parere 14 novembre 1994, n. 1/94, ha qualificato l’Accordo TRIPS come «accordo misto», ritenendo in tal modo che la sua attuazione spetti sia alla Comunità europea, sia agli Stati membri. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale oggetto di detto Accordo possono essere anche quelli previsti dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri e, tra questi, rientrano anche le denominazioni che detti Stati possono adottare per i prodotti vitivinicoli, come previsto dal regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999 (Regolamento del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo), il cui art. 52, paragrafo 1, stabilisce che solo gli Stati...

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