Sentenza nº 373 da Constitutional Court (Italy), 14 Novembre 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione14 Novembre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 373

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza depositata il 12 ottobre 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara nel giudizio vertente tra Mauro Bolognesi e l’Agenzia delle entrate, ufficio di Novara, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 12 ottobre 2007, la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). La questione è sollevata nel corso di un giudizio di impugnazione del diniego di rimborso dell’IRPEF relativa a quanto corrisposto da un contribuente, nell’anno 2004, alla propria ex coniuge, quale contributo periodico determinato dal Tribunale di Novara in sede di modificazione delle condizioni di divorzio, per il mantenimento del comune figlio maggiorenne. La Commissione tributaria provinciale censura la predetta disposizione nella parte in cui esclude la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette, degli assegni periodici corrisposti al coniuge a séguito di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano dovuti in base a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per il mantenimento dei figli. Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata, nel prevedere la menzionata indeducibilità dei suddetti assegni per il mantenimento dei figli, crea una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto all’ipotesi di somme corrisposte in adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti ai soggetti indicati dall’art. 433 del codice civile (e, quindi, anche ai figli), le quali, invece – sempre nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria –, sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini delle imposte dirette (art. 10, comma 1, lettera d, del d.P.R. n. 917 del 1986). A sostegno di tale assunto il rimettente afferma che, in tali casi, l’assegno di mantenimento e quello alimentare hanno «analoga funzione» e che, pertanto, la disparità di trattamento fiscale tra tali assegni «risulta […] ingiustificata»; e ciò tanto piú ove il giudizio di separazione o di divorzio faccia séguito ad una precedente condanna al pagamento degli alimenti a favore del figlio, perché, in tal caso, «gli importi destinati a quest’ultimo sarebbero legittimamente deducibili dal reddito dell’onerato». In particolare, il giudice a quo nega che la invocata deducibilità dell’assegno periodico fissato dal giudice per il mantenimento del figlio comporta la necessità – come, invece, obiettato dall’amministrazione finanziaria resistente in giudizio – di riconoscere anche all’altro coniuge una pari deduzione per le spese sostenute allo stesso fine. Per la Commissione tributaria, infatti, la somma di denaro determinata autoritativamente dal giudice...

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