Sentenza nº 3420 da Council of State (Italy), 21 Giugno 2013

Data di Resoluzione21 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Manfredo Atzeni, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Giancarlo Luttazi, Consigliere

per la revocazione

della sentenza breve del CONSIGLIO di STATO, Sez. V, n. 713/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Avellino n.1809/2010 (in tema di inserimento lavorativo).

sul ricorso numero di registro generale 7073 del 2012, proposto dalla Provincia di Avellino, rappresentata e difesa dagli avv. Oscar Mercolino e Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia 86;

Roberto Bruno;

Regione Campania;

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte ricorrente l'avv. Mercolino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809 del 20 settembre 2010 veniva accolto il ricorso proposto dal sig. Roberto Bruno al fine di vedere completato il procedimento finalizzato al proprio inserimento lavorativo presso la Regione Campania, e pertanto pronunciata la condanna delle Amministrazioni intimate, la suddetta Regione e la Provincia di Avellino, alla conclusione del procedimento concernente la sua immissione in servizio.

Il ricorrente proponeva in seguito ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ? Sezione di Salerno per ottenere l'esecuzione del relativo giudicato, rimasto inattuato.

Le due Amministrazioni menzionate si costituivano in resistenza alla domanda.

Il T.A.R., all'esito, con la sentenza n. 1232 del 4 luglio 2011, accoglieva il ricorso in ottemperanza, rilevando che la decisione del Tribunale di Avellino, nonostante il suo passaggio in giudicato e la notificazione di successivi atti di diffida, non era stata ancora concretamente eseguita.

Il T.A.R., dunque:

  1. ordinava alle Amministrazioni intimate di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla data di notificazione della pronuncia d'ottemperanza a cura della parte ricorrente;

  2. conferiva al Prefetto di Avellino l'incarico di vigilare sulla puntuale esecuzione del giudicato, e, in caso di persistente inottemperanza, di assumere direttamente, ovvero di affidare ad un funzionario del suo Ufficio, i compiti di commissario ad acta, con compenso a carico delle Amministrazioni inadempienti;

  3. condannava in solido le due Amministrazioni al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative al giudizio di ottemperanza, che liquidava in ? 700,00.

Avverso tale sentenza insorgeva in appello dinanzi a questo Consiglio la Provincia di Avellino, che si doleva di essere stata reputata inadempiente unitamente alla Regione Campania, e condannata con questa al rimborso delle spese processuali, e rivendicava di avere invece fatto, già a tempo debito, tutto quanto occorrente per parte sua al buon fine del procedimento, la cui mancata conclusione sarebbe stata quindi addebitabile in modo esclusivo alla condotta...

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