Sentenza nº 3433 da Council of State (Italy), 21 Giugno 2013
Data di Resoluzione | 21 Giugno 2013 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Manfredo Atzeni, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi, Consigliere
per la revocazione
della sentenza breve del CONSIGLIO di STATO, Sezione V, n. 715/2012, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Avellino n.1810/2010 (inserimento lavorativo).
sul ricorso numero di registro generale 7075 del 2012, proposto dalla Provincia di Avellino, rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Galietta e Oscar Mercolino, con domicilio eletto presso Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia 86;
Ciro Cascetta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barra, con domicilio eletto presso Giuseppe Mazzitelli in Roma, via Eudo Giulioli 47/B/18;
Regione Campania;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ciro Cascetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avv. Mercolino e, per Barra, Mimusci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1810 del 20 settembre 2010 veniva accolto il ricorso proposto dal sig. Ciro Cascetta al fine di vedere completato il procedimento finalizzato al proprio inserimento lavorativo presso la Regione Campania, e pertanto pronunciata la condanna delle Amministrazioni intimate, la suddetta Regione e la Provincia di Avellino, alla conclusione del procedimento concernente la sua immissione in servizio.
Il ricorrente proponeva in seguito ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ? Sezione di Salerno per ottenere l'esecuzione del relativo giudicato, rimasto inattuato.
Le due Amministrazioni menzionate si costituivano in resistenza alla domanda.
Il T.A.R., all'esito, con la sentenza n. 1235 del 4 luglio 2011, accoglieva il ricorso in ottemperanza, rilevando che la decisione del Tribunale di Avellino, nonostante il suo passaggio in giudicato e la notificazione di successivi atti di diffida, non era stata ancora concretamente eseguita.
Il T.A.R., dunque:
-
ordinava alle Amministrazioni intimate di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla data di notificazione della pronuncia d'ottemperanza a cura della parte ricorrente;
-
conferiva al Prefetto di Avellino l'incarico di vigilare sulla puntuale esecuzione del giudicato, e, in caso di persistente inottemperanza, di assumere direttamente, ovvero di affidare ad un funzionario del suo Ufficio, i compiti di commissario ad acta, con compenso a carico delle Amministrazioni inadempienti;
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condannava in solido le due Amministrazioni al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative al giudizio di ottemperanza, che liquidava in ? 700,00.
Avverso tale sentenza insorgeva in appello dinanzi a questo Consiglio la Provincia di Avellino, che si doleva di essere stata reputata inadempiente unitamente alla Regione Campania, e condannata con questa al rimborso delle spese processuali, e rivendicava di avere invece fatto, già a tempo debito, tutto quanto occorrente per parte sua al buon fine del...
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