Ordinanza nº 156 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2013

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione21 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 156

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, 8, 13 e 16, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), dell’articolo 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile, e dell’articolo 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 («Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»), promossi dal Giudice di pace di Parma con ordinanza del 24 novembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 2 maggio 2012, dal Tribunale di Firenze con ordinanza dell’11 maggio 2012, dal Tribunale di Latina con ordinanze del 19 aprile, del 6, del 19, dell’8, del 6 e del 21 giugno 2012, dal Tribunale di Tivoli con ordinanze del 27 giugno, del 30 e del 2 maggio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 112, 149, 204, da 210 a 215, 265, 274 e 283 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 33, 40, 48, 49 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti l’atto di costituzione della Unione Nazionale dei Giudici di Pace – Unagipa – ed altro, nonché gli atti di intervento del Consiglio nazionale forense e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Parma, con ordinanza del 24 novembre 2011 (r.o. n. 112 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e 16, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);

che il rimettente riferisce di dover giudicare in una causa avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma in materia di locazione di beni mobili, rientrante nella previsione normativa di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, per la quale è previsto il preliminare procedimento di mediazione a pena di improcedibilità;

che l’attrice ha omesso di svolgere detto procedimento ed ha eccepito l’illegittimità costituzionale del citato art. 5 «anche in combinato disposto con l’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché con gli articoli 4 e 16 del D.M. 10 ottobre 2010 n. 180 per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97»;

che, ciò premesso, il giudice a quo espone che la direttiva n. 2008/52/CE ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, chiarendo innanzitutto che l’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, giudiziale o extragiudiziale, contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno;

che la mediazione è ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale e che, inoltre, la direttiva prevede la possibilità di rendere il ricorso ad essa obbligatorio purché non sia impedito alle parti «di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»;

che, con legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), il legislatore ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione civile e commerciale, nel rispetto ed in conformità ai principi enunciati dalla normativa comunitaria, e detta delega è stata esercitata con il d.lgs. n. 28 del 2010;

che, come il rimettente ancora riferisce, con decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), il Ministro della giustizia ha adottato il detto regolamento;

che l’attrice adduce la violazione: dell’art. 77 Cost., in quanto l’art. 5 d.lgs. citato, nel prevedere l’esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, preclude l’accesso diretto alla giustizia, disattendendo le previsioni dell’art. 60 della legge n. 69 del 2009, dell’art. 24 Cost. (poiché la mediazione può essere obbligatoria oppure onerosa, ma non avere entrambi i caratteri), dell’art. 3 Cost., poiché la condizione di procedibilità è prevista per la domanda principale e non per quella riconvenzionale e «per la determinazione delle indennità di cui all’art. 16 del D.M. n. 180 del 2010, ponendo su un piano diverso parte attrice e parte convenuta»;

che, infine, l’attrice ha eccepito la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto «nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l’esercizio della funzione giurisdizionale, il procedimento ha funzione pubblica e deve, pertanto, rispondere ai requisiti di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.»;

che, su tali premesse, il giudicante dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 3, 24 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 (primo, secondo e terzo periodo), del d.lgs. n. 28 del 2010 e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

che, con atto depositato in data 3 luglio 2012, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate;

che, con atto depositato in data 3 luglio 2012, è intervenuto nel presente giudizio di legittimità costituzionale il Consiglio Nazionale Forense, chiedendo, in rito, che l’intervento sia dichiarato ammissibile e, nel merito, che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme censurate;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (d’ora in avanti, TAR), con ordinanza del 2 maggio 2012 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo, e dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 (r.o. n. 149 del 2012);

che il rimettente riferisce di dover pronunciare in un processo originato da un ricorso proposto dall’Unione Nazionale dei Giudici di Pace – Unagipa, e da singoli avvocati e giudici...

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