Ordinanza nº 150 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2013
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 20 Giugno 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 150
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 574-bis del codice penale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di F.M. con ordinanza del 17 aprile 2012, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che, con ordinanza del 17 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché – in relazione all’articolo 10 Cost. – alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), (e, in particolare, agli artt. 3, 7 e 8) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto»;
che, sull’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa di una persona imputata, il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante – sul presupposto che in caso di condanna lo stesso giudice «si troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la sanzione accessoria della sospensione della potestà genitoriale» – e non manifestamente infondata in rapporto a vari parametri, peraltro enunciati solo in parte motiva;
che la norma violerebbe l’art. 2 Cost., dal momento che tra i diritti inviolabili del fanciullo dovrebbe necessariamente intendersi annoverato anche quello di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò comporti grave pregiudizio;
che ciò discenderebbe anche dagli artt. 30 e 31 Cost. e dall’art. 147 del codice civile nonché, in relazione all’art. 10 Cost., da alcune norme di diritto internazionale, contenute nella Convezione di New...
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