Ordinanza nº 150 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2013

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione20 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 150

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 574-bis del codice penale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento penale a carico di F.M. con ordinanza del 17 aprile 2012, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché – in relazione all’articolo 10 Cost. – alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), (e, in particolare, agli artt. 3, 7 e 8) – questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto»;

che, sull’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa di una persona imputata, il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante – sul presupposto che in caso di condanna lo stesso giudice «si troverebbe necessariamente ad applicare all’imputata anche la sanzione accessoria della sospensione della potestà genitoriale» – e non manifestamente infondata in rapporto a vari parametri, peraltro enunciati solo in parte motiva;

che la norma violerebbe l’art. 2 Cost., dal momento che tra i diritti inviolabili del fanciullo dovrebbe necessariamente intendersi annoverato anche quello di crescere con i genitori e di essere educato da questi, salvo che ciò comporti grave pregiudizio;

che ciò discenderebbe anche dagli artt. 30 e 31 Cost. e dall’art. 147 del codice civile nonché, in relazione all’art. 10 Cost., da alcune norme di diritto internazionale, contenute nella Convezione di New...

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