Sentenza nº 146 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione20 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 146

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980 n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso dalla Corte d’appello di Firenze nel procedimento vertente tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e F.P. ed altra con ordinanza del 13 marzo 2012 iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto in fatto

  1. — Due lavoratrici della scuola hanno promosso, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, una controversia nella quale, adducendo di aver lavorato per molti anni, in qualità di supplenti con contratti a tempo determinato, presso vari istituti scolastici, hanno chiesto al Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, che venisse loro riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali di stipendio previsti dall’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato).

    Il Tribunale ha accolto la domanda.

  2. — Nel corso del giudizio di appello, proposto da parte del Ministero della pubblica istruzione, la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980, nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato».

    2.1.— Osserva il giudice a quo, sotto il profilo della rilevanza, che la censurata disposizione, nel menzionare il personale non di ruolo nominato dal provveditore agli studi quale beneficiario degli scatti biennali, si riferisce alla categoria dei cosiddetti docenti incaricati, ossia docenti non di ruolo a tempo indeterminato; tale figura, ancorché soppressa dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 (Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, è tuttavia sopravvissuta attraverso il richiamo ad essa contenuto nei contratti collettivi del comparto scuola (art. 142 del CCNL per il periodo 2002-2005 e art. 146 del CCNL per il periodo 2006-2009). Tuttavia, la previsione dell’impugnato art. 53, terzo comma, secondo cui i supplenti sono esclusi in ogni caso da ogni aumento biennale di stipendio, «costituisce un ostacolo diretto ed insuperabile al riconoscimento del diritto alla maturazione degli scatti di anzianità in favore del personale non di ruolo assunto a tempo determinato», categoria alla quale appartengono entrambe le ricorrenti, l’una in qualità di docente e l’altra di collaboratore scolastico; esse, infatti, hanno lavorato con contratti annuali per un periodo complessivo di circa nove anni.

    La Corte d’appello, perciò, evidenzia che, se l’espressione «escluse in ogni caso le supplenze» venisse rimossa dal testo della norma impugnata, le lavoratrici ricorrenti avrebbero diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità in discussione; e, d’altra parte, il testo di legge è tale da non poter essere superato in via interpretativa, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, i quali hanno negato che gli scatti biennali possano spettare ai supplenti.

    2.2.— Ciò posto, il giudice a quo rileva, in punto di non manifesta infondatezza, che la norma impugnata crea due disparità di trattamento, l’una tra il personale docente e amministrativo a tempo determinato rispetto a quello non di ruolo a tempo indeterminato, e l’altra tra i primi e i docenti di religione.

    Sotto il primo profilo, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato in più di una occasione (Corte di giustizia, sentenza 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, nonché sentenza 15 aprile 2008, Impact) che la citata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – che stabilisce il principio di non discriminazione a favore del personale assunto a tempo determinato – è incondizionata e sufficientemente precisa, sicché può essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale; e, in base a detta clausola, «a parità di qualità e quantità della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato a scapito del personale temporaneo».

    Sotto il secondo profilo, l’art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 crea una discriminazione in favore degli insegnanti di religione, ai quali l’ultimo comma del medesimo art. 53 garantisce una progressione economica di carriera anche se si tratta di docenti assunti con contratti annuali. Simile disparità, secondo la Corte d’appello, poteva trovare giustificazione in origine, in quanto i docenti di religione non potevano mai diventare di ruolo, sicché era ragionevole riconoscere, in loro favore, almeno il diritto ad una progressione stipendiale. Ma nel sistema attuale – venutosi a creare a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), la quale ha consentito l’ingresso in ruolo anche di tali docenti, con apposito concorso –...

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