Ordinanza nº 147 da Constitutional Court (Italy), 20 Giugno 2013
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 20 Giugno 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 147
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 20 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), promosso dal Tribunale ordinario di Oristano nel procedimento penale a carico di B. F. Q. A. con ordinanza dell8 febbraio 2012, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visto latto di intervento della Regione autonoma Sardegna;
udito nella camera di consiglio dell8 maggio 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Oristano nel procedimento penale a carico di B. F. Q. A. con ordinanza dell8 febbraio 2012 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 20 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
che il rimettente premette di dover giudicare in ordine: a) alla contravvenzione di cui agli artt. 44, lettera c), in relazione allart. 30, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia − Testo A), e allart. 17 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative); b) alla contravvenzione di cui allart. 44, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione allart. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 1985 e successive modificazioni; c) della contravvenzione di cui allart. 734 del codice penale;
che la condotta che ha dato origine alla contestazione riguarda la trasformazione urbanistica ed edilizia di un terreno, realizzata mediante la collocazione di un chiosco prefabbricato e 26 unità abitative prefabbricate, aventi dimensioni variabili da mt. 6,90 a mt. 8,58 di lunghezza, da mt. 2,60 a mt. 2,95 di larghezza e da mt. 2,20 a mt. 2,55 di altezza, alcune dotate di veranda in struttura tubolare e tutte collegate a opere di urbanizzazione primaria, consistenti nelle reti idrica, elettrica e fognaria;
che la norma censurata rubricata «Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive» stabilisce che: «Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4-bis dellarticolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente: 4-bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive allarea aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali allesercizio dellattività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono: a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento»;
che il rimettente evidenzia che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, per stabilire se un manufatto sia precario, con la facoltà di erigerlo senza alcun titolo abilitativo, assume rilievo decisivo la circostanza che la costruzione presenti oggettivamente caratteristiche tali da potersi desumere che essa sia stata eseguita per assicurare esigenze cronologicamente circoscritte o, al contrario, destinate a permanere nel tempo, anche in modo non continuativo ma ricorrente (e in tale ultimo caso si parla di opere stagionali per le quali vige, comunque, lobbligo di munirsi di titolo abilitativo);
che è questa la ragione in base alla quale qualsiasi trasformazione permanente del territorio è subordinata al conseguimento del prescritto titolo edilizio anche qualora lopera da realizzare, pur se non saldamente infissa al suolo e prontamente rimovibile, debba essere destinata a unutilizzazione non temporanea, come fra laltro dispone lart. 3, comma 1, lettera e), numero 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 per specifiche tipologie dinstallazioni;
che, in altri giudizi, il medesimo Tribunale di Oristano, nel vigore della disposizione precedente la modifica, aveva stabilito che tra gli allestimenti mobili di pernottamento previsti dal citato art. 6, comma 4-bis, della legge della Regione autonoma Sardegna 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), non potessero farsi rientrare le cosiddette case mobili, perché la caratteristica precipua del mezzo mobile di pernottamento è da rinvenirsi nella sua naturale destinazione ad offrire allutilizzatore la possibilità di abbinare la facilità di spostamento − di solito, ma non necessariamente con finalità turistiche − con la costante disponibilità di un alloggio nel quale pernottare, mentre le case mobili devono essere assimilate piuttosto a strutture di pernottamento, quali ad esempio i bungalows, a nulla rilevando che le stesse siano fornite di ruote;
che le ruote, infatti, sono un elemento secondario nella struttura complessiva funzionalmente destinato non allabituale, seppur astratta, mobilità quanto piuttosto a rendere più agevole lamovibilità di ciascun bene e che, dunque, le case mobili sono prive di funzionali meccanismi di rotazione, in quanto i suddetti meccanismi dovrebbero essere quelli che rendono il bene idoneo ad una agevole e naturale destinazione alla mobilità e alla...
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