Sentenza nº 3277 da Council of State (Italy), 13 Giugno 2013

Data di Resoluzione13 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01452/2008, resa tra le parti, concernente la variante del piano regolatore generale e la riqualificazione di un tratto di strada pubblica

sul ricorso numero di registro generale 5128 del 2008, proposto da:

Donato Leto, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Luperto e dall'Avv. Paride Cesare Cretì, con domicilio eletto presso l'Avv. Ciro Castaldo in Roma, via Angelo Emo, n. 106;

Comune di Martano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto G. Marra, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

Piero Marati, Elvira Piccinelli non costituiti in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Roberto Marra e l'Avv. Giovanni Maria Di Lieto (su delega dell'Avv. Cosimo Luperto e dell'Avv. Paride Cesare Cretì);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Puglia, Lecce, Donato Leto, quale proprietario di un immobile destinato a civile abitazione, sito nel centro storico del Comune di Martano e corrispondente ai civici n. 6 e n. 8 di via Marati, impugnava la delibera n. 11 del 12.3.2007, con la quale il Comune aveva riconosciuto la proprietà privata, in favore dei coniugi Marati-Piccinelli, di una limitata parte del vicolo Marati, provvedendo, di conseguenza, a declassificare la stessa, ai sensi della l. 38/1977, e ad adottare una variante urbanistica, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, della L.R. 13/2001, finalizzata a mutare la destinazione dell'area da strada pubblica in zona omogenea A1-Centro storico.

    1.1. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 97 Cost. nonché la violazione degli artt. 7, 21 bis e 21 octies della l. 241/90, la violazione del giusto procedimento, la violazione della L.R. 38/1977, la violazione dell'art. 3 della l. 241/90, il difetto assoluto di istruttoria, la violazione degli artt. 822, 823 e 824 c.c., la violazione dell'art. 22 della l. 2248/1865, all. F, la violazione dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000, dell'art. 3 della l. 241/90, l'eccesso di potere, nonché la violazione e l'errata applicazione della L.R. 3/2001.

    1.2. Si costituivano in giudizio il Comune di Martano e i contro interessati, eccependo, in rito, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la...

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