Sentenza nº 3286 da Council of State (Italy), 13 Giugno 2013

Data di Resoluzione13 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA ? Sede di NAPOLI - SEZIONE III n. 27088/2010, resa tra le parti, concernente la ottemperanza alla sentenza del Tar della Campania ?Napoli- sez. IV nr. 15894/05 locazione immobili e risarcimento danno

sul ricorso numero di registro generale 4687 del 2011, proposto da:

Societa' Costruzioni Immobiliari Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Elio Benevento, Antonino Salvini, con domicilio eletto presso Giuseppe Landolfi in Roma, via Joyce 80 Sc. 14/2;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Raffaele Montefusco, Elio Benevento e Antonino Salvini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza gravata richiamata in epigrafe Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ? Sede di Napoli ? ha deciso il ricorso per la ottemperanza al giudicato (formatosi sulla sentenza del Tar Campania, Sezione Quarta, sede di Napoli n. 15894 del 03.10.2005 e confermata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 4433 del 15.07.2009) proposto dalla odierna appellante Società Costruzioni Immobiliari S.r.l.

La complessa vicenda sottesa alla odierna impugnazione può essere così sintetizzata.

Con la detta ottemperanda sentenza n.15894 del 03.10.2005 il Tribunale Amministrativo della Campania aveva condannato l'amministrazione del Comune di Torre del Greco a risarcire il danno dovuto all'appellante, provvedendo, ai sensi dell'art.35 comma 2, del D.lvo n. 80/1998, a dettare i criteri cui le parti avrebbero dovuto conformarsi nel pervenire alla quantificazione dell'importo dovuto a tale titolo.

In particolare, giova rammentare che con la detta decisione n.15894 del 03.10.2005 erano stati accolti, previa riunione, i ricorsi proposti dalla odierna appellante per l'annullamento del diniego (atto del 29.11.1994) di cambio di destinazione di uso senza opere edili dell'immobile di proprietà della stessa da residenza a uffici, del diniego ulteriore (del 3.11.1995) del Commissario Prefettizio, nonché -pur se solo ai limitati sensi di cui in motivazione- la domanda risarcitoria consequenziale dalla stessa avanzata.

Detta decisione era stata gravata in appello in via principale dall? amministrazione comunale di Torre del Greco mentre la Società Costruzioni Immobiliari srl aveva proposto appello incidentale nei confronti del capo di sentenza che aveva accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria (facendo riferimento al principio della compensazione del lucro con il danno) ed aveva sostenuto che la ordinaria diligenza di cui all'articolo 1227, secondo comma, del codice civile non richiedeva che la società avesse dimostrato di essersi attivata per dimostrare altre forme di sfruttamento economico.

Con la decisione n. 4433 del 15.07.2009 questa Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto le impugnazioni confermando integralmente la decisione del Tar.

L'odierna parte appellante aveva proposto ricorso in ottemperanza facendo presente che l'amministrazione comunale, nonostante ben due atti di diffida, non aveva formulato alcuna offerta ed aveva dedotto l'inapplicabilità nei propri confronti del principio della ?compensatio lucri cum damno? al fine di ottenere qualsiasi decurtazione del risarcimento ed insistito nel quantificare la somma dovuta a titolo risarcitorio in complessivi euro 1.139.927,79 (di cui per importo capitale euro 489.725,09, per interessi euro 417.060,03 e per rivalutazione monetaria euro 233.144,09, calcolati a tutto il 21.09.2009, oltre a quanto maturando al soddisfo).

Il Comune di Torre del Greco si era costituito argomentando di essere nell'impossibilità di formulare una proposta, sulla base dei criteri indicati nella suindicata sentenza (asseritamente generici) sia per le difficoltà dovute al fatto di non essere in possesso della documentazione o, comunque, di elementi utili per determinare la consistenza e l'entità delle spese necessarie per i lavori di adeguamento dell'immobile.

Il Tar ha analiticamente esposto la disciplina che regolava la fattispecie ed ha parzialmente accolto il ricorso ritenendo sussumibile l'istanza di parte ricorrente nel paradigma normativo di cui all'art.34, comma 4 del codice del processo amministrativo ed ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta al fine di determinare l'importo di cui alla sentenza suindicata, sulla base dei criteri già contenuti nella sentenza 15894 del 03.10.2005, (confermati in appello con sentenza n.4433/09 della VI Sezione del C.d.S.) provvedendo ad ulteriormente precisare i detti criteri.

In particolare, nella gravata decisione del Tar, sono stati specificati in sei distinti punti i criteri da seguirsi per la quantificazione dell'importo risarcitorio dovuto alla parte odierna appellante.

La sentenza del Tar è stata appellata dalla parte ricorrente in ottemperanza Società Costruzioni Immobiliari srl, che ha ripercorso le principali tappe del risalente contenzioso intercorso con l'amministrazione comunale ed ha fatto presente che: in quanto proprietaria di immobile sito nel Comune di Torre del Greco alla via Bassano n. 2 ( ricadente nel piano di recupero ex art. 28 L.219 del 1981 che consentiva l'insediamento di attività terziarie e in zona B3 del PRG che autorizzava la costruzione di impianti di interesse zonale e generale) in data 9.9.1993 aveva chiesto all'appellato Comune di Torre del Greco il cambio di destinazione di uso senza opere dell'immobile ad uffici facendo presente di aver stipulato preliminare di locazione con l'INPS per tale immobile.

Il Comune con nota del 29.11.1994 aveva rigettato tale...

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