Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2013
Relatore | Giorgio Lattanzi |
Data di Resoluzione | 13 Giugno 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 139
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 settembre 2012, depositato in cancelleria il 17 settembre 2012 ed iscritto al n. 122 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Regione Veneto;
udito nelludienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi lavvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
-
− Con ricorso notificato il 10 settembre 2012 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 122 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), in riferimento allarticolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni impugnate modificano la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).
In particolare, lart. 1, comma 3, aggiungendo un comma 3-bis allart. 20-bis di questultimo testo normativo, stabilisce che «gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dellarticolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento».
Il ricorrente ritiene lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dellambiente e dellecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) la previsione che esclude gli appostamenti per la caccia al colombaccio, indicati dalla norma impugnata, dallautorizzazione paesaggistica, dato che essa deve ritenersi richiesta ai sensi degli artt. 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Tali interventi, infatti, non potrebbero avere carattere di lieve entità e non ricadrebbero, quindi, nel regime dellautorizzazione semplificata di cui allart. 1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dellarticolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).
La seconda disposizione impugnata, cioè lart. 2, comma 1, aggiunge una previsione allart. 9, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 50 del 1993, stabilendo che «tutte le tipologie di appostamento di cui allarticolo 20 della presente legge e allarticolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dellarticolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto lobbligo della comunicazione al comune territorialmente competente».
Il ricorrente in primo luogo formula la medesima censura di violazione dellart. 117, secondo comma, lettera s), Cost. avanzata nei confronti dellart. 3, comma 1, per la sottrazione di tutti gli appostamenti allautorizzazione paesaggistica.
In secondo luogo, per lesclusione della necessità del titolo abilitativo edilizio...
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