Sentenza nº 3186 da Council of State (Italy), 10 Giugno 2013

Data di Resoluzione10 Giugno 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 02466/2004, resa tra le parti, concernente diniego rilascio concessione edilizia

sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2005, proposto da:

Squillace Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Bei Anna C/O Studio Rosati in Roma, via Ovidio, 10; Squillace Simona, Squillace Silvia;

Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Roma, via Angelo Secchi, 9;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Caggiula (su delega di Demetrio Verbaro) e Valerio Zimatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. - Con ricorso al TAR della Calabria, i signori Pasquale Squillace, Simona Squillace e Silvia Squillace esponevano di aver domandato al Comune di Catanzaro il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato a destinazione mista, industriale e commerciale, in località Sansinato.

    Con nota del 3.4.2001, il dirigente del settore urbanistica informava gli istanti dell'esito positivo dell'istruttoria e li invitava a trasmettere la documentazione necessaria per il rilascio del titolo.

    La documentazione veniva prodotta in data 17.7.2001 e, in data 27.7.2001, la ditta richiedente provvedeva a versare gli oneri concessori.

    Tuttavia, con deliberazione n. 61 del 27.7.2001, i commissari ad acta nominati dalla regione Calabria adottavano il nuovo piano regolatore della città, che classificava l'area interessata dalla istanza edilizia Squillace in Z.T.O. F3 (servizi ed attrezzature di livello sovracomunale), destinazione ostativa alla costruzione dell'immobile.

    Nell'istruire il procedimento di approvazione del piano, la commissione urbanistica regionale proponeva però di accogliere un'osservazione formulata dagli istanti, ritenendo che, nei casi assimilabili a quello descritto, con il pagamento degli oneri concessori effettuato prima dell'adozione del P.R.G. si può ?intendere sostanziato il rilascio della concessione edilizia?, demandandosene la verifica agli organi comunali competenti.

    Con tale prescrizione, il piano veniva definitivamente approvato dalla Regione, mediante il decreto dirigenziale 8.11.2002 n. 1450.

    Sulla base di quanto sopra, con nota del 19.2.2003 i signori Squillace invitavano il dirigente del settore urbanistica del comune di Catanzaro a rilasciare il titolo concessorio.

    Seguivano, da parte dei medesimi, svariate diffide, la formulazione di un quesito alla regione Calabria ? la cui risposta, in data 18.7.2003, concludeva per l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo ?, nonché la richiesta d'intervento sostitutivo regionale, con atto del 15.4.2004.

    Infine, con determinazione dirigenziale 29 aprile 2004 n. 26208, il Comune respingeva l'istanza di rilascio del titolo ad aedificandum, rilevando l'insistenza dell'opera in zona classificata (F3) da destinazione incompatibile con la realizzazione dell'intervento edilizio e ritenendo insussistenti i presupposti per assentire la concessione edilizia in epoca sulla base della normativa antecedente all'adozione del nuovo P.R.G., essendosi la ditta istante limitata a versare solo un acconto sugli oneri concessori dovuti (pari a £. 30.794.920) senza prestare garanzia per la quota non corrisposta.

  2. - I signori...

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