Ordinanza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 05 Giugno 2013

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione05 Giugno 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 127

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 31 luglio 2012, depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 luglio 2012 e depositato il successivo 3 agosto (r. ric. n. 109 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), questioni di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 2, comma 3, lettera a), e 4 della legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 29, recante: «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero»);

che il ricorrente, dopo aver premesso il contenuto delle disposizioni impugnate e delle norme modificate in virtù di dette disposizioni, assume che esse sarebbero lesive dell’evocato parametro perché contrasterebbero con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia;

che, infatti, nella formulazione introdotta dalla disposizione impugnata, l’art. 1, comma 4, lettera a), della legge reg. Calabria n. 29 del 2008, come modificato dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge regionale in esame, definisce «a chilometri zero» i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rispondano a determinate caratteristiche e che siano stati ottenuti e trasformati sul...

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