Ordinanza nº 128 da Constitutional Court (Italy), 05 Giugno 2013
Relatore | Aldo Carosi |
Data di Resoluzione | 05 Giugno 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 128
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Milano nel giudizio vertente tra la Suisse s.r.l. e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con ordinanza del 2 maggio 2012, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che con ordinanza depositata il 2 maggio 2012 il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 (rectius: 51, secondo comma) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace – che ritenga di non poter essere o di non poter apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul “cottimo”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo – possa astenersi senza autorizzazione del capo dell’ufficio;
che il rimettente, adito da una società di capitali con ricorso in opposizione ad un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano a sanzione della tardiva comunicazione della ricostituzione della pluralità dei soci, dovendo decidere l’eccezione d’incompetenza per materia, proposta dalla parte resistente, ritiene di dover sollevare preliminarmente la suddetta questione di legittimità costituzionale;
che il giudice a quo evidenzia che, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost., ogni processo deve svolgersi davanti «a giudice terzo e imparziale», il quale dovrebbe non solo essere, ma anche apparire tale;
che...
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