Sentenza nº 3010 da Council of State (Italy), 31 Maggio 2013

Data di Resoluzione31 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza 22 febbraio 2012, n. 862, del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sezione VIII.

sul ricorso numero di registro generale 7667 del 2012, proposto dai signori Pasqualino Perillo e Anna di Virgilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Grillo e Umberto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Carbone in Roma, via del Pozzetto, 122.

Comune di Gioia Sannitica, in persona del Sindaco pro tempore;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e udito per gli appellanti l'avvocato Soprano, per delega degli avvocati Gentile e Grillo.

FATTO e DIRITTO

  1. ? I signori Perillo Pasqualino e Di Virgilio Anna sono proprietari di un immobile ubicato nel Comune di Gioia Sannitica.

    Il fabbricato, insistente sulle particelle 261 e 262, è stato oggetto di interventi di adeguamento strutturale e variazione di destinazione d'uso assentiti mediante rilascio della concessone edilizia n. 42 del 2003. Sulla particella 261 esiste un ulteriore corpo di fabbrica, adiacente a quello sopra indicato.

    Con ordinanza 1° settembre 2011, n. 55, il Comune ha contestato ai signori Perillo Pasqualino e Di Virgilio Anna: a) la realizzazione, «in ampliamento al fabbricato esistente», di un «locale adibito ad abitazione e una tettoia in ferro adibita a deposito»; b) nella parte di fabbricato esistente, la modifica della destinazione d'uso «da autorimessa in abitazione», oltre alla modifica di «porte e finestre»; c) nella zona antistante l'autorimessa trasformata, la realizzazione di «un porticato con struttura in legno e ferro». Con lo stesso provvedimento è stata ordinata la demolizione delle predette opere, con l'avvertimento che, nel caso di mancato spontaneo ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato, «il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale».

    Tale provvedimento è stato impugnato dai proprietari degli immobili, oggetto degli abusi contestati, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, per i motivi riproposti in sede di appello e indicati nei...

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