Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 2013

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione31 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell’ambiente), e dell’articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – legge finanziaria 2012), promossi dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con tre ordinanze del 19 marzo 2012 e con sette ordinanze dell’11 aprile 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 102, 103, 104, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 176 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 34 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a., di Hinteregger Ulrich, di Elliot Edwina, di Aka Consulting S.r.l., di Leitner Helmuth, di Palla Michael, di Leitner Sylvia, di Frei Arthur nonchè della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Massimo Colarizi e Anton Von Walther per la Peg-Prettau Energie-Predoi Energia S.p.a., Arthur Frei e Federica Scafarelli per Hinteregger Ulrich, Elliot Edwina, Aka Consulting S.r.l., Leitner Helmuth, Palla Michael e Leitner Sylvia, Federica Scafarelli per Frei Arthur, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con dieci ordinanze di identico contenuto motivazionale, emesse nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, e 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell’ambiente), nella parte in cui rispettivamente dispongono che l’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche dichiara inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW non corredate dal titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare, e che, per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla entrata in vigore della stessa legge; nonché dell’articolo 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - legge finanziaria 2012), nella parte in cui dispone che, ai fini della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW.

  2. – Nei processi a quibus erano stati, appunto, impugnati altrettanti provvedimenti con i quali l’Assessorato all’Urbanistica, Ambiente ed Energia della Provincia autonoma di Bolzano aveva dichiarato (o preannunciato) l’inammissibilità di domande di concessione di acqua a scopo idroelettrico non accompagnate dal titolo attestante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti da realizzare. E, in ragione di ciò, il rimettente ha motivato la rilevanza delle sollevate questioni, a suo avviso anche non manifestamente infondate.

    Le richiamate norme provinciali violerebbero, infatti, «i principi dell’ordinamento comunitario, con riferimento alle disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento», individuati (tali principi) negli artt. 34 [ma, in dispositivo, 39], 49 e 56; e si porrebbero, altresì, in contrasto con le direttive comunitarie in tema di non discriminazione e di tutela della produzione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (n. 2003/54/CE, del 26 giugno 2003, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; e n. 2001/77/CE, del 27 settembre 2001, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno...

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