Sentenza nº 356 da Constitutional Court (Italy), 31 Ottobre 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione31 Ottobre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 356

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, promossi con ordinanze depositate il 10 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Frosinone ed il 24 agosto 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza nei giudizi rispettivamente vertenti tra la s.p.a. DEA in amministrazione straordinaria e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Frosinone, nonché tra la s.r.l. Ciesse e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Cosenza, iscritte al n. 120 ed al n. 124 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 e n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. – Nel corso di un giudizio promosso da una società per azioni, in amministrazione straordinaria, avverso alcuni avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA notificati in data 10 ottobre 2005 e riguardanti i periodi d'imposta dal 1998 al 2001, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con ordinanza depositata il 10 ottobre 2006 (r.o. n. 120 del 2008), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2003, n. 27, nella parte in cui proroga di due anni – nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 7 a 9 della medesima legge n. 289 del 2002 – i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e successive modificazioni), e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e successive modificazioni), per la notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e ciò anche nei confronti dell'imprenditore sottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), allorché l'autorità fiscale non abbia provveduto a far inserire il proprio credito tributario nello stato passivo della procedura.

    1.1. – Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la società ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento deducendo che le erano stati notificati oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione); b) l'amministrazione finanziaria, benché avesse ricevuto tempestiva notificazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della predetta società, non aveva insinuato i suddetti crediti tributari nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria; c) la società non si era avvalsa delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 7 a 9 della legge n. 289 del 2002.

    1.2. – Lo stesso giudice premette altresí, in punto di diritto, che: a) la norma censurata proroga di due anni i termini per la notificazione degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, pur potendo accedere alle suddette agevolazioni fiscali al fine di «estinguere il credito certo vantato dall'Amministrazione finanziaria», hanno tuttavia ritenuto di non avvalersene; b) la mancata insinuazione dei crediti tributari nello stato passivo e, quindi, il mancato accertamento del credito erariale hanno impedito al commissario straordinario della procedura di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 289 del 2002.

    1.3. – In ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice a quo afferma che la disposizione censurata víola: a) l'art. 3 Cost., perché comporta una irragionevole disparità di trattamento «tra chi può accedere al meccanismo “premiale”» previsto dalla legge n. 289 del 2002, avvalendosi del “condono”, e «chi, invece, […] subisce soltanto il meccanismo “punitivo” della proroga dei termini per l'accertamento»; b) l'art. 24 Cost., perché, avendo omesso di indicare «che, i termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73, non sono prorogati per i contribuenti che non possono accedere al beneficio del condono», assoggetta «ad un termine indefinito il cittadino alla azione di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria»; c) l'art. 97 Cost., perché, escludendo «quella minima attività di riscontro volta ad individuare la possibilità di un soggetto giuridico sottoposto ad amministrazione straordinaria di accedere al condono», lede i princípi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il dovere di leale collaborazione nei confronti degli amministrati; d) l'art. 111 Cost.

  2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

    La difesa erariale osserva che: a) le questioni sono irrilevanti con riferimento agli anni 2000 e 2001, perché la notificazione degli avvisi di accertamento per tali anni (effettuata il 10 ottobre 2005) è avvenuta entro il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza l'applicazione della proroga disposta dalla norma denunciata; b) il commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria avrebbe ben potuto avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 289 del 2002 (previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza) – come chiarito dal punto 2.1.3. della circolare 21 febbraio 2003, n. 12, dell'Agenzia delle entrate –, indipendentemente dalla previa inserzione del credito tributario nello stato passivo.

  3. – Nel corso di un giudizio promosso da una società a responsabilità limitata avverso un avviso di accertamento dell'IRPEG, dell'IRAP e dell'IVA notificato in data 27 dicembre 2005, conseguito ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza in data 1° ottobre 2002 e riguardante l'anno d'imposta 1998, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con ordinanza depositata il 24 agosto 2007 (r.o. n. 124 del 2008), ha sollevato – in...

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