Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2013
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 29 Maggio 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 102
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per lattuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2007), nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte, in sequenza, dallart. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia del 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per lattuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2008), dallart. 4 della legge della Regione Lombardia del 23 dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni per lattuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, a sensi dellarticolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione Collegato 2009)», e dallart. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per lattuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra Elleci Costruzioni S.r.l. e il Comune di Montichiari ed altre, con ordinanza del 9 marzo 2011 iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dellanno 2011.
Visto latto di costituzione della Regione Lombardia
udito nelludienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
udito lavvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
-
Con ordinanza del 9 marzo 2011, notificata il successivo 15 settembre, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, pronunciandosi sul ricorso n. 837 del 2008 proposto da Elleci Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Montichiari, la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per lattuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2007), nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte, in sequenza, dallart. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per lattuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2008), dallart. 4 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni per lattuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, a sensi dellarticolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione Collegato 2009)», e dallart. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per lattuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2010).
1.1. Il TAR premette che lart. 14, rubricato «Disposizioni di salvaguardia per laeroporto di Montichiari», al momento della presentazione del ricorso, al primo comma, stabiliva che: «Al fine di non compromettere il potenziamento dellaeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino allentrata in vigore del relativo Piano regionale darea ai sensi dellarticolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), e comunque non oltre quindici mesi dallentrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo».
Con lart. 1, comma 8, lettera a), della legge reg. n. 5 del 2008 prosegue il rimettente la norma veniva prorogata sino al 31 dicembre 2008; inoltre, in corso di causa, sopravvenivano ulteriori proroghe del termine di scadenza della misura di salvaguardia, precisamente: a) con lart. 4 della legge reg. n. 33 del 2008, il termine del 31 dicembre 2008 veniva protratto al 30 giugno 2010; b) con lart. 23 della legge reg. n. 7 del 2010, il termine veniva ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011.
1.1.1. Il rimettente, quindi, dopo aver respinto, con separata sentenza, quattro dei cinque motivi di ricorso avanzati dalla ricorrente società Elleci Costruzioni s.r.l. (che, peraltro, ha anche avanzato richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, con riserva di agire per eventuali, ulteriori, danni), ha condiviso la prospettata questione di legittimità costituzionale dellart. 14 della legge reg. n. 5 del 2007, sollevata in relazione agli artt. 3, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, Cost.
1.1.2. La norma impugnata prosegue il rimettente al comma 2, prevede, quindi, il divieto di «ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:
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manutenzione ordinaria e straordinaria;
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restauro e risanamento conservativo;
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ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione duso in senso residenziale;
c-bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione duso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari».
Ai commi seguenti vengono, poi, individuate le tipologie di interventi che sono permessi, i quali riguardano sia quelli manutentivi o conservati di edifici già esistenti, sia quelli connessi allo svolgimento delle attività aeroportuali (tra i quali, quindi, non rientra quello richiesto dalla società ricorrente nel giudizio a quo).
La norma in esame, dunque, vieta, in via di salvaguardia, lintervento richiesto dallodierna ricorrente (nuova edificazione) per una durata temporale già superiore ai quattro anni (considerando lattuale scadenza al 30 giugno 2011), essendo intervenuta nel febbraio 2007.
Essa, prosegue il TAR rimettente, va ad affiancare quella disposta in via amministrativa dallart. 100 del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), approvato il 21 aprile 2004, che imponeva la salvaguardia per tre anni («fino allapprovazione del Piano Territoriale dArea per laeroporto G. DAnnunzio o di specifici Accordi di programma, e comunque non oltre tre anni dallapprovazione del PTCP lattività edificatoria è ammessa limitatamente agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza mutamenti di destinazione duso a scopo residenziale»).
In pratica, conclude il TAR «si è disposto un congelamento di aree, come quella in questione, classificate come edificabili dal PRG, per una durata superiore ai 7 anni».
1.2. Relativamente alla censura di illegittimità costituzionale avanzata dalla società Elleci Costruzioni s.r.l., ricorrente nel giudizio a quo, già sopra riportata, il TAR ne riassume i termini articolandoli come di seguito specificati.
Anzitutto, lart. 14 della legge reg. n. 5 del 2007 violerebbe lart. 3 Cost., poiché lo stesso instaurerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i proprietari delle aree comprese nellambito interessato dal futuro piano darea aeroportuale (il quadrilatero descritto dallart. 100 del PTCP) e gli altri proprietari dello stesso Comune.
La denunciata disposizione sarebbe violativa anche dellart. 41 Cost., in quanto, essendo stato più volte reiterato, dal legislatore regionale, il regime di salvaguardia ivi previsto, si sarebbe ingenerata unassoluta incertezza sul destino delle aree assoggettate allo stesso in assenza di un piano adottato, determinando una situazione che avrebbe impedito di operare qualsiasi investimento nellarea in questione, penalizzando, in tal modo, le piccole imprese del settore delle costruzioni quali la società ricorrente.
Inoltre prosegue il rimettente la disposizione impugnata, per la ricorrente, si porrebbe in contrasto anche con lart. 42 Cost., poiché i proprietari delle aree edificabili comprese nella zona non avrebbero avuto la possibilità di realizzare nuove costruzioni (pur se coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti); con la conseguenza, quindi, che si sarebbero trovati nella impossibilità «di commercializzare gli immobili in questione ovvero di programmarne il futuro utilizzo a causa dellassoluta incertezza in ordine a quando il piano darea sarà approvato e quali potrebbero essere i contenuti dello stesso». A ciò, sempre secondo la società ricorrente, si aggiungerebbe un sostanziale svuotamento del diritto reale, svuotamento determinato dallassenza di previsione di qualsivoglia indennizzo da parte del legislatore regionale, e questo non al fine di perseguire linteresse pubblico quanto per avallare linerzia dellamministrazione che, ancora alla data di proposizione del ricorso, non aveva provveduto alladozione del piano darea.
La norma in esame, poi, violerebbe anche lart. 97 Cost, in...
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