Sentenza nº 101 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione29 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 101

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 aprile 2012, depositato in cancelleria il 10 aprile 2012 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 2 aprile 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 10 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 «Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico»).

    Nel ricorso si afferma che l’art. 5 della legge impugnata sostituisce l’art. 118, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), introducendo la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria per le opere ivi previste che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione, o al momento dell’inizio dei lavori, e non anche al momento della presentazione dell’istanza per ottenere l’accertamento di conformità in sanatoria. Inoltre, lo stesso art. 5, comma 3, novellando il citato art. 118, prevede la possibilità di accedere all’accertamento di conformità anche per le opere realizzate in difformità dalla normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione.

    L’art. 6 inserisce l’art. 118-bis, dopo l’art. 118, nella legge regionale n. 1 del 2005, e disciplina il «procedimento per accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità».

    Infine, l’impugnato art. 7 modifica il comma 5 dell’art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005 inserendo, prima delle parole «La domanda di attestazione», le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli artt. 118 e 118-bis».

  2. — Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni censurate contrastano con il principio fondamentale previsto dall’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che subordina il rilascio dell’accertamento in sanatoria ivi previsto alla conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente: tale conformità deve sussistere, diversamente da quanto previsto dall’art. 5 impugnato, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della realizzazione dell’intervento stesso.

    Il ricorrente richiama la sentenza n. 182 del 2006, pronunciata da questa Corte nel giudizio di legittimità costituzionale di alcune norme contenute nella legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, che ha ribadito che «l’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali».

    Secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio, l’art. 5 della legge in esame è, pertanto, incostituzionale, dal momento che, violando la norma statale di principio richiamata, viola l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto eccede la sfera di attribuzioni regionale nella materia relativa al governo del territorio.

    Infine, il ricorrente sostiene che anche gli artt. 6 e 7 della legge regionale impugnata sono viziati dalla descritta illegittimità, in quanto rinviano al contenuto dell’art. 5.

  3. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Regione Toscana, per chiedere che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

    In primo luogo la Regione, al fine di sostenere l’autonomia delle norme sismiche da quelle edilizie, osserva che l’invocato art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è collocato nella parte I (Attività edilizia), titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni), capo II (Sanzioni), mentre la disciplina per le costruzioni nelle zone sismiche è contenuta nella parte II (Normativa tecnica per l’edilizia), capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) del medesimo decreto recante il testo unico dell’edilizia.

    L’articolo 36 citato, rubricato «accertamento di conformità», al comma 1 recita: «In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

    La Regione Toscana afferma che tale norma é stata recepita nell’ordinamento regionale con l’art. 140 della legge regionale n. 1 del 2005, secondo cui: «Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 132, comma 3, per i casi di opere e interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del comune di cui all’articolo 132, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all’articolo 139, comma 1, oppure nei casi di opere e interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l’attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al regolamento edilizio vigenti sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda».

    Il comma 5 dello stesso articolo, modificato dall’impugnato art. 7 recita: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 118 e 118-bis la domanda di attestazione di conformità in sanatoria deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 84».

    La Regione afferma che, in virtù di tale richiamo all’articolo 84 della legge regionale n. 1 del 2005, rimasto invariato, la procedura di accertamento di conformità in sanatoria si articola, da una parte, nell’accertamento della conformità edilizio-urbanistica (che ai sensi del comma 1 dello stesso art. 140, richiede la verifica della c.d. doppia conformità agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al regolamento edilizio) e, dall’altra, nell’accertamento della conformità alle altre normative di settore, tra cui la normativa antisismica.

    Su questa preesistente normativa regionale riguardante il permesso in sanatoria, rimasta invariata, si é inserita la legge regionale n. 4 del 2012, oggetto del presente giudizio.

    Il novellato articolo 118 della legge regionale n. 1 del 2005, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2012, indica i requisiti sulla base dei quali l’ufficio tecnico regionale si esprime in merito alla conformità sismica, relativamente ai progetti di opere collocati in aree sismiche, per cui sia richiesto l’accertamento di conformità in sanatoria.

    Secondo la Regione tale norma prevede, nel dettaglio, le varie ipotesi che si possono presentare nella pratica all’ufficio regionale, e risulta formulata sul presupposto secondo il quale il principio della doppia conformità edilizia ed urbanistica non possa applicarsi alla disciplina antisismica, che per sua natura attiene al distinto settore delle norme tecniche di costruzione.

    In questa prospettazione, l’articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non include la normativa sismica tra le discipline di cui si debba verificare la persistenza della conformità, ab origine ed attuale, secondo il principio statale invocato nel ricorso. La ratio della cosiddetta doppia conformità è infatti diversa, e mira ad impedire che le scelte regolamentari e pianificatorie in materia urbanistica, espressione di volontà politica locale, possano determinare la sanatoria di intere aree già costruite abusivamente; del tutto diversa, sempre secondo la Regione, appare invece l’ipotesi in cui i mutamenti della normativa tecnica dipendano esclusivamente da progressi tecnico-scientifici e siano...

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