Sentenza nº 106 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione29 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 106

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell’occupazione), come sostituito dall’art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), promosso dal Tribunale di Modica nel procedimento vertente tra A. A. e il Comune di Scicli ed altro, con ordinanza del 6 marzo 2012, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;

Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale di Modica, con ordinanza del 6 marzo 2012 (reg. ord. n. 290 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell’occupazione), come sostituito dall’art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell’articolo 19 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall’art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – “Legge finanziaria 1988”), la condizione di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l’inserimento dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l’attuazione di politiche attive del lavoro), ossia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

  2. – Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso depositato il 20 dicembre 2005, A. A., risultato tra i vincitori del concorso pubblico per la copertura di quattro posti di agente di polizia municipale presso il Comune di Scicli, in Provincia di Ragusa, bandito il 28 febbraio 2003 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il 27 giugno 2003, ha chiesto che l’amministrazione comunale proceda alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e sia condannata «al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 25.08.2004 alla effettiva assunzione [e] alla ricostruzione della carriera contributiva», nonché ad «annullare, revocare, o con qualsiasi statuizione, rendere privo di effetti giuridici l’atto» di mancata assunzione del ricorrente.

    2.1. – Il giudice riporta che il ricorrente nel giudizio principale sostiene di essere stato dichiarato vincitore del suddetto concorso pubblico nell’ambito dei candidati esterni, appartenenti a determinate categorie, muniti di requisiti per accedere a posti riservati (cosiddetti “riservisti”). Secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, l’art. 2 del bando prevedeva una riserva di posti non superiore al 50 per cento, di cui un posto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 27 del 1991, per i partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5 della medesima legge, ovvero per i soggetti che avessero partecipato alla realizzazione di progetti di pubblica utilità collettiva, disciplinati dall’art. 23 della legge n. 67 del 1988, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge reg. Sicilia n. 85 del 1995. Inoltre, il giudice rimettente precisa che il ricorrente, invitato dall’amministrazione, in qualità di vincitore, a produrre i documenti comprovanti i titoli e i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, ha prodotto il certificato del Centro per l’impiego attestante l’avvio al lavoro nel progetto n. 0113/1990, ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 67 del 1988, e lo svolgimento della corrispondente attività lavorativa in misura superiore a centottanta giorni (dall’11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), a conferma dello status di “riservista” di cui all’art. 2 del bando. Tuttavia, l’amministrazione comunale ha negato la stipula del contratto perché la documentazione prodotta provava l’avviamento al progetto e lo svolgimento dell’attività superiore ai centottanta giorni, ma non l’ulteriore condizione della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995», condizione richiesta dall’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 85 del 1995, richiamata dal censurato art. 7, comma 1, della legge regionale n. 27 del 1991.

    Il giudice rimettente chiarisce, infine, che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione e, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale n. 27 del 1991, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui richiede l’ulteriore condizione del requisito della «permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995».

    2.2. – In via preliminare, il giudice rimettente respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente nel giudizio principale. Il giudice afferma, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la giurisdizione del giudice ordinario sulla fattispecie oggetto di giudizio, in quanto in esso non sono dedotte questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, bensì «questioni successive», che riguardano l’assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente) dichiarati idonei. In particolare, l’oggetto del giudizio è il «diniego di stipula del contratto opposto dall’amministrazione (successivamente all’approvazione della graduatoria) alla luce della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall’articolo 2 del bando di concorso ai fini della fruizione delle riserva (beneficio senza il quale il ricorrente rimane validamente inserito nella graduatoria)».

    2.3. – Nel ricostruire il quadro normativo, il giudice rimettente muove dalla versione originaria dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991 e dà conto delle successive modifiche legislative, a séguito delle quali la disposizioni prevede che «Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni “ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni” è...

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