Sentenza nº 109 da Constitutional Court (Italy), 29 Maggio 2013

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione29 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 109

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento vertente tra D'A. T. e G. G. ed altro, con ordinanza del 17 giugno 2011, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti l’atto di costituzione di D’A. T., nonchè l’atto di intervento della Regione siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Domenico Bonaccorsi per D’A. T. e Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 17 giugno 2011, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione − questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui esclude il diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e, quindi, non elimina la causa di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale di un Comune.

    Il Tribunale rimettente premette di dover giudicare in ordine alla richiesta di una dipendente a tempo determinato della seconda circoscrizione del Comune di Palermo di accertare che la stessa non sia incorsa nella causa di ineleggibilità di cui agli artt. 9, comma 1, numero 7), e 10, comma 1, numero 8), della legge reg. n. 31 del 1986 e di cui agli artt. 60, comma 1, numero 7), e 63, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 18 agosto, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e per l’effetto di porre nel nulla la delibera n. 24 del 18 febbraio 2011 del Consiglio della seconda circoscrizione della città di Palermo con la quale è stata dichiarata decaduta dalla carica.

    Il Tribunale riferisce che la ricorrente è stata eletta consigliere circoscrizionale presso il secondo Consiglio circoscrizionale della Città di Palermo a seguito delle elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007 e che, con delibera del 22 marzo 2011, il Consiglio circoscrizionale l’ha dichiarata decaduta dalla carica di consigliere circoscrizionale ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge reg. n. 31 del 1986 nonché dei corrispondenti artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 267 del 2000, avendo stipulato, successivamente all’assunzione della carica di consigliere circoscrizionale del Comune di Palermo, un contratto a tempo determinato e parziale con il Comune stesso.

    Il rimettente evidenzia che l’art. 9, comma 1, numero 7), della legge reg. n. 31 del 1986, applicabile nell’ambito della Regione siciliana − cui corrisponde l’art. 60, comma 1, numero 7), del d.lgs. n. 267 del 2000 − relativamente all’ineleggibilità prevede che «Non sono eleggibili a consigliere provinciale comunale e di quartiere [...] i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli». Tale disposizione, prosegue il rimettente, è pacificamente riferita anche ai consiglieri circoscrizionali alla luce della previsione di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 267 del 2000. L’art. 10, comma 1, numero 8), della legge reg. n. 31 del 1986 − cui corrisponde l’art. 63, comma 1, numero 7), del d.lgs. n. 267 del 2000 − relativamente all’incompatibilità prevede che «Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale comunale o di quartiere [...] colui che nel corso del mandato viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo».

    L’art. 9, comma 2, della legge reg. n. 31 del 1986 − cui corrisponde l’art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 − prevede che le cause di ineleggibilità, tra cui quella di cui al punto 7), non hanno effetto se l’interessato viene collocato in aspettativa. Pertanto, in relazione alle cause di ineleggibilità, a fronte dell’opzione tra la carica elettiva e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vi è la possibilità per il lavoratore di essere posto in aspettativa non retribuita, non operando quindi la causa di ineleggibilità. Il Tribunale osserva che, nell’ipotesi in cui nel corso del mandato sopravvenga una causa di ineleggibilità, questa si viene a sostanziare come causa di incompatibilità, e, dunque, in questo caso, deve ritenersi operante il disposto di cui all’art. 9, comma 2, della legge reg. n. 31 del 1986, potendo il dipendente essere posto in aspettativa.

    Il rimettente, premesso che a fronte di un contratto a tempo indeterminato il dipendente può godere dellaspettativa non retribuita, non operando, quindi, la causa di ineleggibilità/incompatibilità sopra indicata, ritiene non...

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