Ordinanza nº 100 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2013

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione23 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 100

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

Franco GALLO Presidente

Luigi MAZZELLA Giudice

Gaetano SILVESTRI “

Sabino CASSESE “

Giuseppe TESAURO “

Paolo Maria NAPOLITANO “

Giuseppe FRIGO “

Alessandro CRISCUOLO “

Paolo GROSSI “

Giorgio LATTANZI “

Aldo CAROSI “

Marta CARTABIA “

Sergio MATTARELLA “

Mario Rosario MORELLI “

Giancarlo CORAGGIO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 1° agosto 2012 e del 25 ottobre 2012, iscritte al n. 280 del registro ordinanze 2012 ed al n. 11 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2012 e n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con ordinanza depositata il 1° agosto 2012 (R.O. n. 280 del 2012) e con ordinanza depositata il 25 ottobre 2012 (R.O. n. 11 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

che nel primo dei giudizi a quibus (R.O. n. 280 del 2012) il rimettente, in punto di fatto, espone che l’attore nel giudizio principale, vice-procuratore onorario (VPO) presso la procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di proroga dell’incarico di giudice onorario, fondata sull’art. 15 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile), convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10;

che detta istanza è stata respinta sulla base dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, che dispone la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età;

che il vice-procuratore onorario chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l’altro, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il divieto di ogni discriminazione, l’art. 3 Cost., l’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1993, n. 216 (recte: decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»), nonché gli artt. 3 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e denunciando l’incompetenza dell’organo che ha emanato l’atto;

che il TAR, rilevando che il ricorrente avrebbe raggiunto il limite di età previsto dalla legge per la cessazione dal relativo incarico in data anteriore al termine di proroga fissato dal citato art. 15 del d.l. n. 212 del 2011 e ritenendo di non poter procedere alla disapplicazione dell’art. 42-sexies, primo comma, lettera a), del r.d. n. 12 del 1941, in...

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