Ordinanza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2013

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione23 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 99

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

Franco GALLO Presidente

Luigi MAZZELLA Giudice

Gaetano SILVESTRI “

Sabino CASSESE “

Giuseppe TESAURO “

Paolo Maria NAPOLITANO “

Giuseppe FRIGO “

Alessandro CRISCUOLO “

Paolo GROSSI “

Giorgio LATTANZI “

Aldo CAROSI “

Marta CARTABIA “

Sergio MATTARELLA “

Mario Rosario MORELLI “

Giancarlo CORAGGIO “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile – giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra A. L. M. ed altri e l’Università degli Studi della Basilicata ed altri, con ordinanza del 31 gennaio 2012, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile – giudice del lavoro, con ordinanza del 31 gennaio 2012, depositata nella cancelleria l’11 settembre 2012 (reg. ord. n. 203 del 2012), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che l’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 stabilisce quanto segue: «L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che la questione di...

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