Sentenza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione23 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 97

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 2 e 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosso dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 26 giugno 2012, depositato in cancelleria il 5 luglio 2012 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 marzo 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 giugno 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 luglio 2012, iscritto al reg. ric. 101 del 2012, la Regione siciliana ha impugnato i commi 2 e 10 dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione in riferimento all’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).

  2. – Entrambi i commi impugnati hanno ad oggetto la semplificazione della fiscalità locale.

    In particolare, il comma 2 dell’art. 4 estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Inoltre, questo stesso comma prevede la possibilità di variare l’aliquota dell’imposta predetta.

    Il comma 10 del medesimo articolo dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 aprile 2012, dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica dovuta ai comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall’abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall’art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012.

  3. – In primo luogo, ad avviso della Regione siciliana, il censurato comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, nell’estendere le disposizioni contenute nell’art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche alle Regioni speciali menomerebbe le prerogative della ricorrente in materia di entrate tributarie, poiché dispone della destinazione di un gettito di spettanza regionale.

    La ricorrente afferma che la norma impugnata ha per effetto quello di trasformare in tributo proprio delle Province siciliane un’imposta che, al contrario, va considerata tributo erariale di spettanza regionale, il cui gettito, solo per effetto di singoli interventi del legislatore regionale, viene già percepito dalle Province.

    Secondo la Regione non è rinvenibile nessuna delle condizioni – novità dell’entrata e destinazione a specifica finalità – che consentono di far eccezione alla regola generale secondo la quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ad eccezione di quelle riservate allo Stato.

    Di conseguenza il comma 2 dell’art. 4 del predetto decreto risulterebbe lesivo dell’art. 36 dello statuto regionale e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

    La ricorrente ritiene inoltre che la norma impugnata, non prevedendo il coinvolgimento della Commissione paritetica, violi l’art. 43 dello statuto. A parere della Regione, infatti, la Commissione paritetica sarebbe titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo.

    Risulterebbe leso altresì il principio di leale collaborazione poiché lo Stato avrebbe adottato la norma impugnata senza rispettare le procedure di attuazione statutaria alle quali fa espresso rinvio l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 in base al quale il cosiddetto tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e ciascuna Provincia autonoma è chiamato ad assicurare, in attuazione del principio di leale collaborazione, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e a valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti.

  4. – La ricorrente, in secondo luogo, impugna anche il comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 che – nell’abrogare l’art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che istituiva l’addizionale comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica – pone a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano la reintegrazione del minor gettito che gli enti locali si troveranno a realizzare, attraverso una riduzione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica pari all’importo corrispondente al mancato gettito.

    La ricorrente ricorda di avere già impugnato davanti alla Corte costituzionale (specificamente con i ricorsi n. 39 e n. 85 del 2012) l’art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entrambi relativi a un incremento del concorso regionale alla finanza pubblica, mediante il quale lo Stato, imponendo unilateralmente vincoli alla spesa regionale, avrebbe comportato un’ingiustificata riduzione delle risorse di cui la Regione siciliana può disporre per la copertura del proprio fabbisogno finanziario.

    La Regione siciliana sostiene che la norma impugnata riduce solo apparentemente la quota dovuta a titolo di concorso, destinando cioè gli stessi importi alla reintegrazione dei minori introiti comunali e provinciali, vulnerando in tal modo l’autonomia finanziaria regionale e confermando una riduzione delle disponibilità finanziarie incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. Alla luce di quanto sostenuto, la ricorrente dichiara di proporre il presente ricorso anche per premunirsi dal rischio che, ove venisse dichiarata l’illegittimità dell’art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’art. 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, la Regione possa restare obbligata a reintegrare le disponibilità venute meno agli enti locali.

    In base alle predette valutazioni la ricorrente ritiene che il comma 10 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 sia lesivo dell’art. 36 dello statuto e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

    In subordine, il ricorso ribadisce, con argomentazioni pressoché identiche a quelle utilizzate in riferimento al comma 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, che la norma impugnata lede anche l’art. 43 dello statuto. Il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica, titolare, secondo la ricorrente, di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, costituirebbe una violazione ancor più grave, a parere della Regione siciliana, considerata la...

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