Sentenza nº 93 da Constitutional Court (Italy), 22 Maggio 2013

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione22 Maggio 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 93

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c), e comma 10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e), e 13, nonché degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso ed in specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 maggio-1° giugno 2012, depositato in cancelleria il 7 giugno 2012 ed iscritto al n. 87 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, spedito per la notifica il 30 maggio-1°giugno 2012, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 7 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c), e comma 10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e), 13, nonché degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso ed in specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA), in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

  2. – Il ricorrente sostiene che alcune tra le norme introdotte con la citata legge n. 3 del 2012 della Regione Marche in materia di procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale si prestino a censure di illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

  3. – Un primo gruppo di disposizioni della predetta legge regionale è censurato in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., poiché tali disposizioni conterrebbero una disciplina non conforme a quanto stabilito dalla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione) e, quindi, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost.

    3.1.– Fra queste vi sarebbe, in primo luogo, l’art. 2, comma 1, lettera c), nella parte in cui definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», laddove la citata direttiva, all’art. 1, paragrafo 2, qualifica il progetto come «la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Sostiene il ricorrente che tali definizioni non siano equivalenti dal momento che la norma regionale confonderebbe la nozione di “progetto” con quella di “documentazione progettuale” (l’insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti ed inoltre non comprenderebbe né i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi sull’ambiente e sul paesaggio, né gli interventi sull’ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

    3.2.– Il ricorrente impugna, altresì, gli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, nella parte in cui individuano i progetti assoggettati alla procedura di VIA, limitandosi a stabilire delle soglie di tipo dimensionale, senza tener conto degli altri criteri indicati dall’art. 4, paragrafo 3, della direttiva, fra i quali vi sono: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell’utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell’inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell’utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell’ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell’impatto potenziale, con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata.

    3.3.– Anche l’art. 3, comma 4, della citata legge regionale sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria 2011/92/UE, nella parte in cui stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate); b) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS), sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Gli incrementi delle soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 non prenderebbero, infatti, in considerazione tutti gli elementi indicati nell’allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi), escludendo, tra l’altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica.

    3.4.– Sono, inoltre, impugnati l’art. 8, comma 4, e l’art. 13 della citata legge regionale in quanto non contemplerebbero alcuni degli obblighi informativi previsti a carico del proponente dalla direttiva comunitaria 2011/92/UE, art. 6, paragrafo 2. In particolare, in contrasto con quanto prescritto dal predetto art. 6, paragrafo 2, della direttiva (che recepisce la Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Unione europea il 17 febbraio 2005), l’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2012, non prevedrebbe nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l’obbligo di specificare: i termini entro i quali potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto; le modalità con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilità di estrarne copia, scaricare file etc.); la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione finale. L’art. 13 non contemplerebbe, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l’indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l’acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalità, i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione.

  4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, un altro complesso di disposizioni della medesima legge regionale n. 3 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dette disposizioni sarebbero in contrasto con le norme statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

    4.1.– In particolare, il ricorrente censura, in primo luogo, l’art. 5, comma 1, lettera c), in quanto esso, disciplinando i casi in cui l’intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidono, subordinerebbe l’unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure, in contrasto con l’obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione del pubblico di cui all’art. 10, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006 e quindi in violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    4.2.– Anche l’art. 9, comma 2, lettera d), della citata legge regionale sarebbe, poi, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, limitando l’elenco dei documenti da allegare alla domanda per l’avvio della fase di consultazione con l’autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l’art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, che invece prescrive che sia allegato «l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto».

    4.3.– Sono, inoltre, impugnati per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente: l’art. 12, comma 1, lettera c), in...

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