Sentenza nº 2680 da Council of State (Italy), 17 Maggio 2013

Data di Resoluzione17 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Maurizio Meschino, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 9819/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 141/2001, che ha confermato in appello la sentenza del T.A.R. Lazio, n. 699/2000.

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2013, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Giovanni Ceci e Glauco Simonini, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Pierluigi Da Palestrina 47;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Ceci e di Glauco Simonini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l'avvocato Lattanzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Viene in decisione l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione 18 gennaio 2001, n. 141 (che ha confermato in appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 9 febbraio 2000, n. 699).

  2. Giova ricostruire brevemente la vicenda amministrativa e giurisdizionale che ha preceduto il presente giudizio.

    2.1. Gli odierni appellati, già dipendenti dell'allora Amministrazione delle Poste, dal 1995 sono transitati nei ruoli delle Segreterie del Consiglio di Stato, con atto di inquadramento disposto in applicazione dell'art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 325/1988, il quale prevedeva che il ?dipendente trasferito conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento?.

    2.2. Successivamente all'immissione nei ruoli delle segreteria del Consiglio di Stato, l'Amministrazione escludeva dal trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento l'emolumento accessorio consistente nel compenso incentivante, previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, come sostituito dall'art. 61 del CCNL 1994/1997 e, con decorrenza 1° gennaio 1996, dalla voce denominata quattordicesima mensilità, di cui all'art. 3 del CCCNL 1996/1997.

    2.3. I signori Ceci e Simonini proponevano allora ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 4 febbraio 2000, n. 699, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza 18 gennaio 2001, n. 141, accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto al mantenimento del trattamento economico maturato presso l'amministrazione di provenienza, con particolare riferimento al c.d. compenso incentivante, successivamente denominato quattordicesima mensilità, in quanto componente fissa e continuativa della retribuzione.

    2.4. Tale statuizione veniva ottemperata dal Segretario generale del Consiglio di Stato, mediante la corresponsione ai ricorrenti di un corrispondente assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile, che veniva, tuttavia, erogato ai signori Ceci e Simonini solo fino a maggio 2007.

    2.4. La sospensione dell'erogazione del suddetto emolumento determinava un nuovo ricorso in ottemperanza innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

    Con sentenza del 27 dicembre 2007 del 14137, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto degli istanti alla percezione dell'emolumento, di cui veniva chiarita ulteriormente la natura non riassorbibile e pensionabile.

    2.5. Successivamente, con note prot. n. 2792 del 3 febbraio 2011 e 11053 del 12 giugno 2012 dell'Ufficio Gestione Bilancio e Trattamento economico del Consiglio di Stato, inerenti le voci stipendiali considerate per la determinazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti, l'assegno in questione veniva inserito nella tabella B (elementi della...

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