Sentenza nº 352 da Constitutional Court (Italy), 24 Ottobre 2008

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione24 Ottobre 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 352

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria FLICK Presidente

- Francesco AMIRANTE Giudice

- Ugo DE SIERVO “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008, con il quale a decorrere dal 18 gennaio 2008 è stata accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, promosso dalla Regione siciliana, notificato il 31 marzo 2008, depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 ottobre .2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l’avvocato Guido Corso per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 31 marzo 2008 e depositato il successivo 4 aprile, la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli articoli 8, 9 e 10 del R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2008, notificato il giorno successivo, con il quale «a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell’Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55».

    1.1. – La ricorrente riferisce che il Presidente della Regione siciliana, on. Salvatore Cuffaro, a seguito di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale, che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole dei delitti di cui all’art. 326 (rivelazione di segreti d’ufficio) e all’art. 378 (favoreggiamento personale) del codice penale, si è dimesso irrevocabilmente dalla carica di Presidente della Regione, dandone comunicazione all’Assemblea regionale il 26 gennaio 2008.

    Con il censurato provvedimento, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell’interno, ha sospeso l’on. Cuffaro dalla carica di deputato regionale e di Presidente della Regione con effetto dal 18 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).

    Ricorda la ricorrente che la disposizione in questione prevede la sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche, inclusa quella di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni delitti (art. 15, comma 4-bis in relazione al comma 1, lett. a).

    La Regione siciliana «non intende […] contestare la legittimità costituzionale di tale previsione, consapevole che una censura del genere non è proponibile in sede di conflitto di attribuzioni»: essa, invero, si duole «della sua applicazione ad una fattispecie che esula dall’ambito di operatività della norma stessa per più di una ragione».

    Lo status del Presidente della Regione siciliana – osserva la difesa regionale – sarebbe pressoché integralmente regolato dallo statuto speciale, come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), per ciò che concerne i poteri, la durata nella carica (art. 9), la mozione di sfiducia (art. 10), la rimozione dalla carica (art. 8).

    Dal canto suo, l’art. 15 della legge n. 55 del 1990 – nella parte in cui stabilisce le conseguenze della sentenza di condanna, definitiva e non definitiva, pronunciata nei confronti del Presidente della Regione siciliana per i reati indicati ai commi 1 e 4-bis dello stesso art. 15 – sarebbe «norma di stretta interpretazione»: sicché, «una sua applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti comporta l’invasione di un ambito materiale (lo status di Presidente della Regione Siciliana) coperto da norme di rango costituzionale».

    All’epoca dell’approvazione della legge n. 55 del 1990, e altresì in occasione delle successive modifiche alla stessa apportate, l’elezione dell’Assemblea regionale siciliana era disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), e dall’art. 9 dello Statuto speciale nella sua formulazione originaria. Il Presidente regionale era eletto, come gli assessori, dall’Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno.

    La sospensione dalla carica, prevista dall’art. 15, comma 4-bis, comportava la sostituzione del Presidente con il vice Presidente (l’assessore da lui designato, ai sensi dell’art. 10 dello statuto): si trattava di una sostituzione – sottolinea la ricorrente – con un soggetto che, per essere stato eletto deputato con il presidente e per essere entrato a far parte della giunta come lui e insieme a lui, «godeva di pari legittimazione, in ragione della identità della investitura».

    La modifica dello statuto, avvenuta nel 2001 con la legge costituzionale n. 2, avrebbe «radicalmente» mutato il quadro normativo di riferimento. Attualmente, il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione dell’Assemblea regionale e nell’ambito di un collegio elettorale che coincide con l’intero territorio regionale. Lo stesso Presidente, poi, nomina e revoca gli assessori, tra cui un vice presidente, «senza essere neppure tenuto ad attingere i nominativi dall’Assemblea regionale».

    Secondo la ricorrente, la sospensione in oggetto finirebbe con il trasferire la funzioni di Presidente ad una persona (il vice Presidente) che, pur riscuotendo la fiducia del Presidente, nell’ipotesi...

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