Sentenza nº 2523 da Council of State (Italy), 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER, n. 07873/2012, resa tra le parti, concernente sospensione del procedimento amministrativo di erogazione aiuto comunitario - restituzione delle somme gia' corrisposte.

sul ricorso numero di registro generale 8531 del 2012, proposto da:

Ligny Pesca S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Beaumont, con domicilio eletto presso Francesco De Beaumont in Roma, via Astura 2/B;

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato De Beaumont e l'avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La Ligny Pesca S.r.l., odierna appellante, in data 26 giugno 2002 aveva chiesto un contributo, ai sensi del D.M. 15 marzo 2002, per la costruzione di un nuovo peschereccio, a fronte del ritiro di un'altra nave; mediante decreto del Ministero delle politiche agricole n. 24 in data 5 aprile 2005 (a seguito di riesame, dopo un primo diniego), aveva ottenuto la concessione di un contributo di euro 904.000,00.

    Con provvedimento prot. 26542 in data 11 luglio 2011, il decreto di concessione (insieme a quello successivo di liquidazione) è stato annullato, in quanto il Ministero ha ritenuto, sulla base di un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 16 maggio 2011, che alla data di presentazione dell'istanza non sussistessero i presupposti soggettivi, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 15 marzo 2002, affinché la società beneficiasse del contributo «non avendo alcun legame con il natante offerto in ritiro», né quale proprietario, né quale armatore.

    Infatti, dagli atti si desume che:

    - la vecchia nave (UE 17863) da offrire in ritiro a fronte della costruzione di una nuova nave (UE 25562), per cui la Ligny Pesca di Guaiana Francesco & C. S.n.c. aveva ottenuto, ex art. 3 del D.M. 26 luglio 1995, il nulla osta per l'esercizio dell'attività di pesca, mediante nota prot. 223448 in data 14 marzo 2000, da tempo era stata confiscata in Croazia (come da nota del Ministero degli Esteri di quello Stato in data 22 febbraio 1996 ? condizione che era stata riconosciuta equivalente alla perdita accidentale, in base al parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero n. 5045/2003), era stata cancellata dal Registro delle Navi Minori e dei Galleggianti con decreto della Capitaneria di Porto di Trapani n. 51 in data 31 marzo 2000, e non è mai stata di proprietà della società richiedente, costituita solo in data 3 aprile 2001;

    - la nave per la cui costruzione è stato richiesto il contributo, era già costruita ed entrata in esercizio nel maggio 2002;

    Ciò, ancorché il Ministero, con nota prot. 2210977 in data 5 dicembre 2000, vale a dire già prima della costituzione della società odierna appellante, avesse assentito una ?variazione dell'intestazione del nulla osta? predetto, a beneficio...

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