Sentenza nº 2531 da Council of State (Italy), 09 Maggio 2013

Data di Resoluzione09 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

per l'ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 01645/2011, resa tra le parti, concernente rilascio concessione edilizia - ris.danni

sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2012, proposto da:

Concetta Maria Presti, rappresentato e difeso dagli avv. Concetta Maria Presti, Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Dora,1;

Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso Giancarlo Caporali in Roma, via Valadier, 48;

Associazione "Abitare Insieme";

Edilvit Srl:

Pasquale Martella;

Visti il ricorso

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt.112 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l'avv. Maria Concetta Presti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La sig.ra Concetta Maria Presti, proprietaria di un fabbricato ad uso abitazione sito in località Torretta del Comune di L'Aquila proponeva una serie di ricorsi al Tar dell'Abruzzo per ottenere l'annullamento di titoli edilizi e degli atti a questi presupposti con cui era stata assentita la realizzazione di alcuni manufatti in un lotto confinante con la sua proprietà, con richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalle edificazioni ritenute illegittimamente consentite.

L'interessata nei proposti gravami formulava domanda di risarcimento danni sia in forma specifica che per equivalente in ragione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'edificazione , in termini di perdita di visuale , luce ed aria per il fabbricato di sua proprietà.

L'adito Tribunale con sentenza n.1141/2008 accoglieva il relativo ricorso e condannava, tra l'altro, il predetto Comune al risarcimento dei danni in favore della ricorrente ?in forma di equivalente monetario quantificato nell'importo pari al 30% del valore del bene quale risultante dagli estimi catastali??

Avverso tale decisum la sig.ra Presti proponeva appello ( rubricato al n.597/2009 ) ) chiedendo, in parziale riforma della sentenza l'accoglimento integrale delle pretese fatte valere in primo grado., censurando, tra l'altro, i capi della decisione con cui il Tar ha indicato i criteri di quantificazione del risarcimento del danno per equivalente.

Questa Sezione con sentenza n.1645/2011 ha accolto in parte l'appello, ritenendo fondata la censura formulata nei confronti della statuizione con cui il Tar senza motivazione specifica ha fissato, quanto alla quantificazione del danno, la misura del valore dell'immobile nella percentuale del 30% , discostandosi dalla percentuale del 40% indicata in perizia extra giudiziale giurata, prodotta nel corso del giudizio di primo grado.

Tanto premesso, la sig.ra Presti ha proposto ricorso per ottenere l? ottemperanza della sentenza n.1645/2011 ai sensi e per gli effetti degli artt.112 e 114 c.p.a.

La ricorrente ha fatto presente che benché sollecitato più volte, il Comune non ottemperava alla sentenza e l'interessata faceva pervenire all'Amministrazione comunale i dati circa la misura della liquidazione del danno da risarcire alla medesima , come quantificati in base alla perizia redatta da tecnico di sua fiducia ( ing. Mancini ) in cui il valore dell'immobile è stato calcolato in base alla stima originariamente fissata dal CTU geom. Santini, come risultante da atto ufficiale, da rivalutarsi in base alle quotazioni di mercato.

La richiesta di risarcimento del danno dovuto è stata così determinata dalla ricorrente nella misura del 40% del valore dell'immobile risultante pari ad euro 733,754,68 ( 40% di 1.834.836,70) alla data del 16 marzo 2011.

Dopo aver denunciato il comportamento elusivo tenuto dall'Amministrazione e comunque l'inerzia del Comune ad adottare gli atti deliberativi di liquidazione del danno da risarcire come riconosciuto in favore della sig.ra Presti nelle decisioni del primo e di secondo grado secondo i criteri stabiliti dal TAR ed integrati dal Consiglio di Stato, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

a)?accertare l'obbligo del Comune di L'Aquila di ottemperare alla sentenza n.1645/2011 e, per l'effetto, ordinare alla medesima P.A. di disporre il pagamento della somma di euro 733.754,68 pari al 40% della somma di euro 1.834.386,70 corrispondente al valore dell'immobile alla data del 16 marzo 2011 ?risultante dall'antica stima ufficiale ( stima del CTU geom. Silvano santini ) rivalutato in base alle quotazioni di mercato? come determinato nella relazione di stima...

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