Sentenza nº 2477 da Council of State (Italy), 07 Maggio 2013

Data di Resoluzione07 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO SEZIONE I n. 01185/2012

sul ricorso numero di registro generale 9060 del 2012, proposto da:

Heart Life Croce Amica s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Angeletti, Stefano Cresta e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

Azienda Sanitaria Locale Torino 1-Asl To1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Giardini e Alessandro Mazza, con domicilio eletto presso Carlo Marzano in Roma, via Sabotino n.45;

Croce Rossa Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

Pubblica Assistenza Croce Italia Piemonte, Croce Rossa Italiana Comitato Centrale, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Piemonte;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Torino 1-Asl To1 e di Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Chirulli su delega di Vinti, Marzano su delega di Giardini e di Mazza e l'Avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con il ricorso al Tar Piemonte e successivi motivi aggiunti, la società Heart Life Croce Amica s.r.l. aveva impugnato gli atti con cui l'ASL TO1 aveva indetto una procedura di ?richiesta di disponibilità al convenzionamento? per l'espletamento del servizio di trasporto pazienti dell'ASL.

    La ricorrente criticava la scelta dell'Azienda Sanitaria di non bandire una pubblica gara per l'affidamento del servizio in questione e di ricorrere allo strumento della ?convenzione? riservandolo alle sole associazioni di volontariato e alle associazioni della Croce Rossa Italiana operanti nella provincia di Torino, escludendo quindi le società commerciali.

    La ricorrente rilevava che si trattava di un appalto di servizi per il quale vige l'obbligo, per l'amministrazione, di bandire pubbliche gare ove di valore superiore alla soglia comunitaria e che tale obbligo sussiste, sia che l'appalto venga ricompreso nell'allegato II A del codice dei contratti pubblici, quale servizio di ?trasporto terrestre, sia che all'appalto venga attribuita natura ?mista? sul presupposto che esso cumuli in sé elementi del ?trasporto terrestre? (di cui all'allegato II A) ed elementi dei ?servizi socio sanitari? (di cui all'allegato II B, servizi esclusi dall'applicazione del codice dei contratti).

    In tale ipotesi si doveva attribuire rilievo, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, al criterio della prevalenza quantitativa, criterio che sanciva la prevalenza del servizio di trasporto rispetto a quello socio-sanitario posto che il servizio non aveva ad oggetto il trasporto di emergenza con medici specializzati, ma solamente il trasporto in ambulanza di pazienti dializzati e di pazienti con la sola presenza di un autista soccorritore e di un soccorritore.

    Rilevava inoltre la ricorrente che l'ammissione alla procedura di gara di Croce Rossa Italiana era illegittima dal momento che detto ente non poteva stipulare contratti ?a titolo oneroso? in quanto la onerosità del contratto postula la natura imprenditoriale dell'ente, di cui, tuttavia, Croce Rossa era priva non avendo scopo di lucro e ignorando il rischio d'impresa.

    Ancora la ricorrente lamentava che le operazioni di gara si erano svolte in violazione dei principi di imparzialità e di correttezza nonché dell'art. 84 d. lgs. 163/2006 e dell'art. 97 della Costituzione, dal momento che l'apertura delle buste contenenti le offerte era stata effettuata davanti a tre dipendenti dell'ASL prima della nomina della commissione di gara; tali operazioni avrebbero dovuto essere svolte dalla commissione tecnica dal momento che l'art. 84 del codice dei contratti affida ad essa lo svolgimento della totalità delle operazioni di gara con l'effetto che andava annullata l'intera procedura di gara e quindi anche l'aggiudicazione definitiva.

    Si costituiva l'ASL TO1 eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto la ricorrente aveva già manifestato il proprio disinteresse all'aggiudicazione dei lotti in questione che, peraltro, la ricorrente continuava a gestire in regime di ?proroga? dal 2008; in subordine, nel merito, la difesa dell'Azienda contestava la fondatezza del ricorso con articolate deduzioni chiedendone il rigetto.

    Si costituiva la Croce Rossa Italiana con il...

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