Sentenza nº 2412 da Council of State (Italy), 06 Maggio 2013

Data di Resoluzione06 Maggio 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 10347 del 2011:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sezione III, n. 6798/2011;

quanto al ricorso n. 10348 del 2011:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sezione III, n. 6805/2011;

quanto al ricorso n. 10350 del 2011:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sezione III, n. 6806/2011;

quanto al ricorso n. 1206 del 2012:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sezione III, n. 6805/2011;

quanto al ricorso n. 1207 del 2012:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sezione III, n. 6798/2011;

quanto al ricorso n. 1209 del 2012:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ? Sezione III, n. 6806/2011;

sul ricorso numero di registro generale 10347 del 2011, proposto da:

Università degli studi di Roma ?La Sapienza?, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50

Lucia D'Antone, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Barrile e Claudio Stronati, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via E. Gianturco, 6

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Roma ?La Sapienza?, nonché dei professori D'Antone, Conti e Cavallo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Napolitano e l'avvocato Conticiani per delega dell'avvocato Stronati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 10348 del 2011, proposto da:

Università degli studi di Roma ?La Sapienza?, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50

Marcelo Enrique Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile e Claudio Stronati, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via E. Gianturco, 6;

sul ricorso numero di registro generale 10350 del 2011, proposto da:

Università degli studi di Roma ?La Sapienza?, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50

Anna Cavallo, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Stronati e Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via E. Gianturco, 6

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2012, proposto da:

Marcelo Enrique Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Stronati e Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via Emanuele Gianturco, 6

Università degli Studi di Roma ?La Sapienza?, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50

sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2012, proposto da:

Lucia D'Antone, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Stronati e Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via Emanuele Gianturco, 6

Università degli studi di Roma ?La Sapienza?, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50

sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2012, proposto da:

Anna Cavallo, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Stronati e Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via Emanuele Gianturco, 6

Università degli studi di Roma ?La Sapienza?, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50

FATTO

L'Università degli studi di Roma ?La Sapienza? (appellante nell'ambito dei ricorsi numm. 10347/2011, 10348/2011 e 10350/2011) riferisce che con tre distinti ricorsi proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e recanti, rispettivamente, i numm. 11114/09, 11119/09 e 11120/09, i professori Conti, D'Antone e Cavallo avevano domandato il riconoscimento del diritto ai benefìci economici e in termini di ricostruzione della carriera di cui all'articolo 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

In particolare i ricorrenti, premesso di aver prestato servizio per alcuni anni con la qualifica di funzionari tecnici (VIIIa q.f.) e di avere successivamente acquisito la qualifica di ricercatore a seguito di partecipazione alle procedure riservate di cui all'articolo 1, comma 10, l. 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), avevano chiesto l'integrale riconoscimento dei benefìci di cui al richiamato articolo 103.

Tuttavia, nonostante sin dal 2009 l'Università degli Studi di Roma avesse riconosciuto in via di principio il titolo dei ricorrenti in primo grado al predetto beneficio (delibera n. 191 del 6 giugno 2009), la stessa Università non aveva proceduto a corrispondere loro alcun importo relativo agli arretrati maturati a decorrere dall'immissione nel ruolo dei ricercatori confermati.

Di qui la proposizione dei ricorsi dinanzi richiamati.

Con le sentenze in epigrafe il Tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi e ha dichiarato il diritto dei professori Conti, D'Antone e Cavallo al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980, con contestuale obbligo per l'Università di corrispondere le differenze retributive a far data dal quinquennio anteriore alla data del 26 giugno 2009 (data in cui ? secondo il giudice ? era stata formulata per la prima volta istanza in tal senso, con prescrizione dei diritti maturati anteriormente al quinquennio).

La sentenza è stata impugnata in appello dall'Università degli studi di Roma ?La Sapienza? la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

In primo luogo, l'Università afferma che la sentenza è meritevole di riforma per la parte in cui ha riconosciuto la sostanziale identità fra le qualifiche di collaboratore e funzionario tecnico da un lato e quella di tecnico laureato dall'altro, con conseguente diritto all'applicazione, anche ai primi, del beneficio di cui all'articolo 103, terzo comma, del d.P.R. 382 del 1980.

In tal modo statuendo, le sentenze in questione si sarebbero discostate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che non riconoscerebbe l'equiparazione (ai fini di cui sopra) fra la qualifica di collaboratore tecnico e quella di tecnico laureato, né l'equiparazione fra la qualifica di funzionario tecnico e quella di tecnico laureato.

Ad ogni modo, fermo che la questione dell'individuazione delle qualifiche di personale tecnico-amministrativo in favore del quale si applicano le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 non avrebbe trovato sinora una definitiva sistemazione in sede giurisprudenziale, è erroneo l'orientamento che afferma l'equiparabilità fra la qualifica di funzionario tecnico e di tecnico laureato ai fini di cui sopra, non potendosi affermare l'identità di mansioni e di livello culturale richiesto per il relativo esercizio (viene richiamata, al riguardo, la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3139 del 2009).

Del resto la genesi storica della figura dei tecnici laureati (i quali svolgevano attività in un ambito contiguo all'attività di ricerca e didattica, in tal modo giustificando una sorta di continuum normativo con la figura dei ricercatori universitari) paleserebbe una rilevante diversità di ratio con il proprium che caratterizza la figura del funzionario tecnico (il quale non opera tradizionalmente nel richiamato ambito).

Del resto, anche all'indomani del d.P.C.M. 24 settembre 1981 (a seguito del quale i tecnici laureati confluirono nell'unitaria qualifica dei funzionari tecnici) non venne del tutto meno la ratio distintiva che aveva caratterizzato la figura.

Non a caso, l'articolo 50 d.P.R. n. 382 del 1980 consentì ai soli tecnici laureati (con disposizione transitoria) di passare nei ruoli dei professori associati, ancora una volta confermando l'esistenza di una sorta di continuum fra il ruolo dei tecnici laureati e la docenza universitaria.

Un'ulteriore conferma sarebbe fornita dall'articolo 1, comma 10, della l. 4 del 1999, che autorizzò gli Atenei a bandire concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come...

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