Sentenze nº T-375/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Ottobre 2008

Data di Resoluzione15 Ottobre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-375/05

Nella causa T-375/05,

Azienda Agricola «Le Canne» Srl, con sede in Rovigo, rappresentata dagli avv.ti G. Carraro e F. Mazzonetto,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall-avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 26 luglio 2005, C(2005) 2939, che riduce il saldo ancora dovuto di un contributo finanziario comunitario concesso alla ricorrente per l-ammodernamento e la sistemazione dei suoi impianti di itticoltura, nonché una domanda di risarcimento del danno derivante da tale riduzione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, dai sigg E. Moavero Milanesi e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 24 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con decisione 30 ottobre 1990, C (90) 1923/99, adottata sulla base del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l-adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell-acquicoltura (GU L 376, pag. 7), la Commissione ha concesso alla ricorrente un contributo finanziario per 1 103 646 181 di lire italiane (ITL) (EUR 569 986), pari al 40% dell-importo delle spese ammissibili di ITL 2 759 115 453 (EUR 1 424 964), per lavori di ammodernamento e sistemazione dei suoi impianti di itticoltura siti in Veneto (progetto IT/0016/90/02).

2 Un contributo pari al 30% delle spese ammissibili, ossia ITL 827 734 635 (EUR 427 489), era previsto a carico dello Stato italiano.

3 Il 23 giugno 1993 la Commissione ha versato alla ricorrente una prima rata di ITL 343 117 600 (EUR 177 205).

4 Dopo la conclusione del progetto, la ricorrente ha sollecitato alle autorità italiane, il 1° agosto 1994, il pagamento del resto del contributo finanziario.

5 Dopo aver proceduto, il 1° febbraio 1995, alla verifica dello stato finale dei lavori relativi al progetto IT/0016/90/02, il competente ministero italiano ha trasmesso alla ricorrente, il 3 giugno 1995, un certificato di verifica dello stato finale dei lavori redatto il 24 maggio precedente.

6 Il certificato constatava l-esistenza di modifiche, tra il progetto ed i lavori eseguiti, la cui rilevanza avrebbe richiesto la previa approvazione degli organi competenti.

7 Il ministero ha quindi ridotto a ITL 1 049 556 101 (EUR 542 050) l-importo delle spese ammissibili al contributo nella fase finale del progetto di sistemazione.

8 Il certificato precisava altresì che, in seguito a trasferimenti di azioni intervenuti il 15 aprile 1993, l-impresa incaricata dei lavori di sistemazione, la Girardello SpA, aveva acquistato il 50% del capitale della ricorrente.

9 La Commissione, ricevuta il 5 luglio 1995 la domanda di pagamento del resto del contributo, ha versato alla ricorrente, con ordine di pagamento 12007/XIV-A-2 - 4/26 del 10 luglio 1995, un saldo di ITL 419 822 440 (EUR 216 820), riducendo in tal modo da ITL 1 103 646 181 (EUR 569 986) a ITL 762 940 040 (EUR 394 026), cioè di ITL 340 706 141 (EUR 175 960), l-importo complessivo del contributo comunitario dovuto per i soli lavori ritenuti conformi al progetto iniziale, sulla base del certificato.

10 Poiché la ricorrente ha contestato detto documento e ne ha chiesto il riesame, la Commissione, con decisione 27 ottobre 1995, ha comunicato alle autorità nazionali che non occorreva riconsiderare tale riduzione.

11 Il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso tale decisione è stato respinto con sentenza del Tribunale 7 novembre 1997 causa T-218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-2055).

12 In seguito all-impugnazione proposta dalla ricorrente, la Corte ha annullato detta sentenza per errore di diritto, nonché la decisione di riduzione per violazione delle forme sostanziali (sentenza 5 ottobre 1999, causa C-10/98 P, Le Canne/Commissione, Racc. pag. I-6831).

13 Dopo aver informato la ricorrente, con avviso del 23 novembre 1999, della riapertura del procedimento di liquidazione del saldo del contributo, la Commissione, con decisione 11 luglio 2000, C (2000) 1754, ha ridotto la somma di tale saldo per il citato importo di ITL 340 706 141 (EUR 175 960).

14 Tale decisione è stata annullata, per insufficienza di motivazione, con la sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T-241/00, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-1251; in prosieguo: la «sentenza Le Canne III»).

15 Con lettera del 24 maggio 2002 la Commissione ha proposto alla ricorrente di effettuare un controllo in loco dei lavori realizzati.

16 Gli agenti della Commissione hanno quindi proceduto il 16 e il 17 settembre 2002 alla verifica degli aspetti tecnici e amministrativi dei lavori di sistemazione.

17 In seguito al controllo, essi hanno constatato in definitiva che i lavori eseguiti, senza essere conformi al progetto iniziale, erano giustificati da un punto di vista tecnico ed economico e potevano pertanto essere accettati.

18 In sede di esame dei documenti contabili, tuttavia, talune transazioni sono sembrate sospette agli agenti della Commissione, in quanto mostravano rilevanti flussi finanziari tra la ricorrente e la sua controllante, la Girardello.

19 Il fascicolo è quindi stato trasmesso il 13 gennaio 2003 all-Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), al fine di controllare i costi dichiarati dalla ricorrente come spese ammissibili al contributo finanziario.

20 Nell-ambito dell-indagine avviata dall-OLAF il 31 gennaio 2003, l-11 e il 12 giugno 2003 sono state effettuate due ispezioni in loco senza preavviso per verificare l-effettività dei costi del progetto realmente sostenuti dalla ricorrente.

21 Il 9 aprile 2003 la ricorrente ha chiesto alla Commissione la convocazione di una riunione, prima di metterla in mora, il 12 maggio 2003, ai sensi dell-art 232, secondo comma, CE. La ricorrente ha fatto altresì valere l-obbligo della Commissione di adottare un atto nei suoi confronti ai fini dell-esecuzione della sentenza Le Canne III, passata in giudicato.

22 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, a constatare la carenza in cui sarebbe incorsa la Commissione astenendosi dall-adottare le misure resesi necessarie per l-esecuzione della sentenza Le Canne III e, dall-altro, ad ottenere il risarcimento del danno derivante da tale astensione (causa T-276/03).

23 Con lettera del 15 settembre 2003 la Commissione ha segnalato all-interessata che il 41% delle fatture emesse dalla Girardello non corrispondeva ai costi da essa sostenuti.

24 Con lettera del 18 novembre 2003 la ricorrente ha risposto che la differenza tra i costi del cantiere e gli importi fatturati fino a ITL 265 688 484 (EUR 137 217), pari a circa l-11% dell-importo complessivo, corrispondeva al margine di profitto della Girardello.

25 Con lettera del 25 giugno 2004 la Commissione ha precisato alla ricorrente che la natura di beneficiario economico del progetto di sistemazione che doveva essere riconosciuta alla Girardello in considerazione dei suoi rapporti finanziari con la ricorrente ostava a che detto profitto potesse essere ritenuto un costo effettivamente sopportato dalla ricorrente e fosse di conseguenza ammesso a godere del contributo finanziario.

26 La Commissione ha quindi comunicato alla ricorrente la sua intenzione di procedere ad una riduzione del contributo finanziario comunitario di un importo stimato a EUR 54 887 e l-ha invitata a presentare le sue osservazioni sul punto entro un termine di un mese a decorrere dalla ricezione della sua lettera.

27 Con lettera del 22 luglio 2004 la ricorrente ha proposto alla Commissione una transazione in base alla quale essa avrebbe accettato la riduzione di EUR 54 887 del saldo del contributo e rinunciato agli atti di causa, mentre la Commissione le avrebbe versato interessi di mora su detto importo a decorrere dal 27 ottobre 1995 ed avrebbe riconosciuto la conformità al progetto delle...

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