Sentenza nº 424 da C.G.A.R. Sicilia, 30 Aprile 2013

Data di Resoluzione30 Aprile 2013
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 1007/2012 proposto da

AMICA SUD, società a responsabilità limitata in liquidazione,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Arcifa ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino;

c o n t r o

il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;

l'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - I.R.S.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;

l'ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 1374/2012 del 29 maggio 2012.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino, in liquidazione, e dell'IRSAP;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Vincenzo Neri;

Uditi, altresì, alla camera di consiglio del 6 marzo 2013, l'avv. G. Immordino, su delega dell'avv. A. Arcifa, per la società appellante e l'avv. C. Comandè, su delega dell'avv. S. Polizzotto, per gli appellati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

L'odierna appellante, dopo una lunga vicenda processuale innanzi al giudice ordinario, proponeva al TAR Sicilia, sede di Catania, giudizio di ottemperanza richiedendo contestualmente la condanna del Consorzio ASI del Calatino al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per l'ottem-peranza, facendo obbligo al Consorzio di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello con contestuale nomina di un commissario ad acta, ma rigettava la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a. ritenendo la disposizione da ultimo citata applicabile solo nel caso di esecuzione di giudicato relativo ad un facere infungibile e non anche nell'ipotesi di ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Proponeva appello l'AMICA SUD chiedendo la riforma del capo di sentenza che aveva escluso la condanna ai sensi del già citato articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

Si costituiva in giudizio il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino, gestione separata IRSAP, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, di considerare le condizioni economiche nelle quali versa il Consorzio medesimo.

Si costituiva altresì l'IRSAP eccependo il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, insistendo per il rigetto dell'appello.

Alla camera di consiglio del 6 marzo 2013 l'appello passava in decisione.

D I R I T T O

  1. Occorre preliminarmente esaminare la dedotta questione di inammissibilità del ricorso avanzata dall'IRSAP per difetto di legittimazione passiva.

    Per la decisione dell'eccezione occorre rilevare:

    1. che il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice di primo grado è stato proposto nel 2011, con ricorso recante n. 2968/2011, prima della pubblicazione della legge regionale n. 8/2012 di riforma dei consorzi e istitutiva dell'IRSAP;

    2. che l'appello è stato notificato sia al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione sia all'IRSAP, ente quest'ultimo istituito dalla legge regionale 8/2012 per svolgere i compiti prima demandati ai Consorzi;

    3. che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, l.r. 8/2012 i Commissari devono chiudere le operazioni di liquidazione entro 180 giorni dalla data di entrata in...

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