Sentenza nº 1670 da Council of State (Italy), 26 Marzo 2013

Data di Resoluzione26 Marzo 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Aldo Scola, Presidente FF

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari sezione III, n. 1679/2010, resa tra le parti e concernente indennità di contingenza.

sul ricorso numero di registro generale 10798 del 2010, proposto da Michele Valenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Campanaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

F.s.e. - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo R. Schiano e Lucio Riccardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via del Babuino, 107;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (F.s.e.).

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013, il consigliere Maurizio Meschino ed udito, per la parte appellata, l'avv. Marsilio per delega dell'avv. Angelo R. Schiano;

  1. Michele Valenzano ha ottenuto, con la sentenza del T.a.r. Puglia n. 789/1999, il riconoscimento del diritto alla percezione, a carico del Ministero dei trasporti - Gestione commissariale governativa, Ferrovie Sud ? Est, dell'indennità di contingenza su indennità di trasferta e di diaria ridotta, nel limite di cinque anni decorrenti dalla presentazione del ricorso gerarchico, nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

    Sull'esecuzione della sentenza si è pronunciato il medesimo Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 1679/2010, a seguito di riassunzione davanti al giudice amministrativo del ricorso presentato da Michele Valenzano per ottenere il pagamento delle somme dovute, essendo stata declinata la giurisdizione da parte del giudice ordinario del lavoro dapprima adìto; il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua genericità, rilevando che al ricorrente era stato offerto, in data 27 gennaio 2000, il pagamento di lire 2.826.620, circostanza neppure richiamata nel ricorso, e che rispetto a ciò egli non avrebbe dedotto alcuna contestazione specifica circa l'erroneità di tale conteggio né avrebbe precisato le somme diverse ritenute spettantigli, non fornendo così al giudice gli elementi necessari per verificare l'effettiva sussistenza della mancata esecuzione del giudicato.

  2. L'originario ricorrente ha proposto appello avverso la...

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