Sentenza nº 77 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2013

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione24 Aprile 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 77

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, comma 1, 18, comma 2, 24, commi 1 e 2, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 febbraio-6 marzo 2012, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2012 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso notificato il 24 febbraio-6 marzo 2012 e depositato il successivo 28 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale di varie norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)», e segnatamente: dell’articolo 2, comma 6; dell’articolo 7, comma 4; dell’articolo 9, comma 1; dell’articolo 17, comma 1; dell’articolo 18, comma 2; dell’articolo 24, commi 1 e 2; dell’articolo 32, comma 1; dell’articolo 34.

    1.1.― L’art. 2, comma 6, è denunciato per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e con l’articolo 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    La norma censurata ha introdotto l’articolo 21-quinquiesdecies nella legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), il quale prevede una riduzione di 3 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’aliquota della imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. Nel modificare l’aliquota di detta imposta, la disposizione impugnata eccederebbe quanto consentito in materia di tributi alla Provincia autonoma dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario», tenuto conto che l’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) – in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) – tramite il richiamo ai soli commi 2, 3 e 5 dell’articolo 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), consentirebbe alle sole Regioni a statuto ordinario la modifica delle aliquote dell’imposta in questione.

    1.2.― L’art. 7, comma 4, è denunciato per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

    La norma censurata consentirebbe economie di spesa non «quantificabili a priori» e che, pertanto, «non possono utilmente concorrere a determinare l’obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni». Donde, nell’ottica, assunta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 229 del 2011 e n. 376 del 2003), di una ampia nozione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., «il quale costituisce anche parametro di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.».

    1.3.― Per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con l’art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è impugnata la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, con la quale è riformulato l’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (Disposizioni in materia di finanza locale), con l’introduzione dell’inciso (terzo periodo): «Fermo restando il termine previsto dall’ordinamento regionale per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l’anno di riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa».

    L’anzidetta norma, secondo il ricorrente, esorbiterebbe dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi, di cui appunto all’articolo 73 dello statuto speciale, invadendo altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario», posto che sarebbero da ritenersi ricompresi tra i «provvedimenti in materia tributaria e tariffaria» anche le modifiche di aliquote e tariffe di tributi locali.

    In particolare, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con il combinato disposto dell’ articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e dell’articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in forza del quale si imporrebbe «la necessaria simultaneità tra la fissazione di aliquote fiscali e tariffe ed il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali».

    1.4.― L’art. 17, comma 1, è denunciato per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

    La disposizione censurata ha introdotto l’art. 1-ter nella precedente legge Provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione), il cui comma 3 consente alla Giunta Provinciale di emanare direttive in ordine all’articolazione dell’orario delle lezioni scolastiche. Sarebbe, pertanto, inciso il principio dell’autonomia scolastica di cui al d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente delle Province autonome in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, ed artistica)» di cui all’art. 9, numero 2), dello statuto speciale.

    1.5.― Per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo comma, Cost., sono denunciati gli articoli 17, comma 1, e 18, comma 2, in forza del cui combinato disposto la provincia autonoma sarebbe svincolata dal rispetto del monte ore minimo in materia di istruzione definito dallo Stato, nonché dall’articolazione delle lezioni in almeno cinque giorni settimanali, con conseguente vulnus a vari principi della legislazione statale in tema di «norme generali sull’istruzione» e della competenza esclusiva statale in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

    1.6.― L’art. 24 è impugnato per contrasto con l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost.

    1.6.1.― In particolare, il comma 1 che sostituisce il comma 5 dellart. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), stabilendo che «Non possono avere ulteriore corso le domande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dellambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali (…)» si risolverebbe in una formulazione normativa «piuttosto vaga e generica, allorché non fornisce una chiara individuazione semantica del concetto dibuon regime delle acque e del suolo, attribuendo allamministrazione concedente un eccessivo margine di discrezionalità nelle decisioni relative alla procedibilità o meno delle domande di concessione prese in esame». Di...

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