Sentenza nº 73 da Constitutional Court (Italy), 23 Aprile 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione23 Aprile 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 73

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Gaetano SILVESTRI Giudice

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale) e dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 13-17 luglio 2012 e il 23-27 agosto 2012, depositati nella cancelleria della Corte il 17 luglio e il 31 agosto 2012 e iscritti ai numeri 105 e 117 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Vittorio Triggiani per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-17 luglio 2012, depositato nella cancelleria della Corte il 17 luglio 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 105 del 2012, ha impugnato l’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale).

    1.1.– Il ricorrente premette che la Regione Puglia ha stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 1° ottobre 2010, n. 163, l’accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, individuando gli interventi necessari per perseguire l’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). Tale accordo, con il relativo piano di rientro, è stato successivamente approvato dall’art. 1 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012).

    1.2.– In questo contesto, la disposizione censurata – art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 11 del 2012 – ha stabilito che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato, del personale selezionato in base all’esito delle procedure indicate all’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte, con sentenza n. 42 del 2011, e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011.

    La disposizione regionale impugnata, secondo il ricorrente, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto non rispetterebbe alcuni principi fondamentali posti dal legislatore statale.

    Anzitutto, la norma impugnata sarebbe incompatibile con il cosiddetto “blocco delle assunzioni” di personale per il triennio 2010-2012, previsto dal Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012, punto B.3.4., e dall’art. 2 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti).

    Inoltre, la legge regionale censurata contrasterebbe con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, potrebbero avvalersi di personale a tempo determinato solo nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

    Ancora, secondo il ricorrente, la norma impugnata contrasterebbe con l’ulteriore vincolo di contenimento della spesa complessiva per il personale previsto all’art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo il quale gli enti del servizio sanitario nazionale concorrerebbero a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino, per ciascun anno, l’ammontare stanziato per l’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. La norma regionale censurata non disporrebbe la riduzione delle spese complessive per il personale, come previsto invece dal legislatore statale.

    In definitiva, la disposizione regionale impugnata, confliggendo con puntuali previsioni, statali e regionali, volte a risanare la situazione finanziaria della Regione sottoposta a piano di rientro sanitario, sarebbe suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal piano e, quindi, si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2, commi 80 e 95...

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