Diseredazione e officium pietatis del testatore

AutoreSlawomir Kursa
Pagine173-179
173
CAPITOLO QUARTO
DISEREDAZIONE E OFFICIUM PIETATIS DEL TESTATORE
SOMMARIO: 1. Diseredazione bona mente. - 2. Diseredazione e violazione
dell’officium pietatis.
La diseredazione doveva, come si è detto, sempre corrisponde-
re all’officium pietatis, che, particolarmente nell’ottica di Giusti-
niano, permetteva di giudicare se la diseredazione fosse giusta o
meno.
In base ad essa la diseredazione poteva essere classificata bona
mente o come conseguenza della violazione dell’officium pietatis.
1. Diseredazione bona mente
In alcuni casi la diseredazione non era un provvedimento con-
tro il diseredato, bensì, un atto diretto ad attenuare la normale re-
sponsabilità che la qualità di erede avrebbe comportato. Era questo
il caso nel quale ad un impubere o ad un malato di mente o ad un
prodigo si evitava di addossare la qualità di erede, con gli obblighi
che ne sarebbero derivati, facendo in modo che i beni potessero
pervenire loro per altra via, cosicché essi avrebbero ricevuto i beni
ma non sarebbero stati tenuti alle passività, che era connaturate alla
posizione di erede.
In tal caso le fonti parlavano di diseredazione bona mente1, la quale
non recava nessun danno al diseredato, anzi era per lui vantaggiosa.
1 Cfr. J. ZIELONACKI, Pandekta cit., pag. 340; V. TAMON, L’exhérédation a titre
de peine dans l’histoire du droit français, Paris 1907, pag. 11; H. DELANGLADE, Du
testament inofficieux cit., pag. 28.

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